Ricorso Inammissibile: Quando le Obiezioni sui Fatti non Bastano in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 6 febbraio 2024, offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il caso in esame si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che sottolinea come non sia possibile utilizzare l’ultimo grado di giudizio per ridiscutere i fatti già accertati nelle sedi precedenti.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Sentenza di Appello
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma il 12 aprile 2023. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado sotto diversi profili: la sua partecipazione al reato, la sua colpevolezza, la qualificazione giuridica del reato stesso e l’elemento soggettivo (ovvero l’intenzionalità o la colpa).
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione degli elementi che avevano portato alla sua condanna, sperando in un esito diverso. Tuttavia, il modo in cui ha formulato le sue critiche si è rivelato fatale per l’accoglimento del ricorso.
La Decisione della Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione è netta: i motivi presentati non erano vizi di legge, ma semplici “mere doglianze in punto di fatto”.
Cosa significa? Significa che l’appellante non ha evidenziato errori nell’applicazione delle norme giuridiche da parte della Corte d’Appello, ma ha tentato di rimettere in discussione l’interpretazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. Questo tipo di attività è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di essere un “terzo grado” di giudizio sul merito, ma di garantire l’uniforme e corretta applicazione della legge (funzione di nomofilachia).
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il giudice di appello aveva adeguatamente adempiuto al suo “onere argomentativo”. Nella sentenza impugnata, infatti, erano stati indicati in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi per la condanna. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente motivata, del giudice di merito.
Il principio cardine è che il ricorso per cassazione è consentito solo per violazioni di legge o per vizi di motivazione che rendano la sentenza illogica o contraddittoria, non per contestare l’apprezzamento dei fatti. Tentare di farlo trasforma il ricorso in un’istanza inammissibile. L’ordinanza ribadisce quindi che il ruolo della Cassazione è quello di giudice della “legittimità” della decisione, non della sua “giustizia” nel merito.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di una dichiarazione di inammissibilità sono severe. Il ricorrente non solo vede il suo ricorso respinto, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che punisce l’uso improprio dello strumento processuale.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto. Sperare che la Suprema Corte possa semplicemente “rivedere i fatti” è un’aspettativa destinata a scontrarsi con la consolidata barriera dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, che non sono ammesse in sede di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, ovvero di controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti del processo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione alla ritenuta partecipazione e colpevolezza dell’agente, alla qualificazione del reato e all’ soggettivo dello stesso è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costi mere doglianze in punto di fatto;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagin attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rico tenuto conto dei profili di colpa evidenziati, al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il P sidente