Ricorso inammissibile in Cassazione: quando le censure di fatto non bastano
L’ordinanza n. 7649/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione si limita a contestare la valutazione dei fatti già operata dai giudici dei gradi precedenti, senza evidenziare reali vizi di diritto. Questo caso offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte distingua tra critiche fattuali e vizi di motivazione legalmente rilevanti.
I Fatti del Caso
Tre persone, condannate dalla Corte d’Appello di Milano, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza. Il fulcro della loro difesa era un presunto vizio di motivazione: a loro dire, la Corte territoriale aveva affermato la loro responsabilità penale nonostante la mancanza di prove concrete, in particolare delle fatture al centro dell’accusa. I ricorrenti, in sostanza, non contestavano un’errata applicazione della legge, ma la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla loro condanna.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. La decisione si fonda sulla constatazione che le argomentazioni dei ricorrenti non costituivano una critica a un vizio di motivazione logico-giuridico, bensì delle ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, i ricorrenti si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, sperando in un nuovo esame del merito della vicenda, cosa preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha chiarito perché la motivazione della sentenza d’appello non fosse né illogica né carente. La decisione impugnata si basava su una valutazione di merito solida e coerente, fondata su due pilastri probatori:
1.  Anomalie delle Fatture: La Corte di merito aveva già evidenziato l’inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti, basandosi su specifiche anomalie documentali già elencate nella sentenza di primo grado.
2.  Inesistenza della Struttura Aziendale: Accertamenti specifici avevano dimostrato che le società emittenti le fatture erano di fatto ‘scatole vuote’, prive di dipendenti e di una qualsiasi idonea organizzazione produttiva capace di giustificare le operazioni contestate.
Poiché i ricorsi erano semplici riproposizioni di critiche fattuali e la motivazione della Corte d’Appello era logicamente valida, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, a tale declaratoria segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi alcuna assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise censure di diritto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito. Per avere una possibilità di successo, è necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge. Diversamente, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni, rendendo il ricorso inammissibile un passo processuale costoso e infruttuoso.
 
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione si basa solo su una diversa interpretazione dei fatti?
L’appello viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha il compito di giudicare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare i fatti del caso (giudizio di merito), a meno che la motivazione della sentenza precedente non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Perché i ricorrenti sono stati condannati a pagare una sanzione pecuniaria oltre alle spese processuali?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e non vi sono elementi che giustifichino l’errore del ricorrente, la legge prevede la sua condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Quali prove sono state decisive per confermare la condanna nei gradi di merito?
La condanna è stata confermata sulla base di due elementi principali: le anomalie riscontrate nelle fatture oggetto del procedimento e gli accertamenti che hanno dimostrato che le società emittenti erano prive di una reale struttura produttiva, di dipendenti e di un’organizzazione idonea a realizzare le operazioni fatturate.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7649  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i ricorsi promosso nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME di NOME COGNOME, che deducono tutti il vizio di motivazione con riferime all’affermazione della penale responsabilità nonostante la mancanza delle fatture, son inammissibili in quanto, lungi dall’evidenziare profili di illogicità manifesta emerge provvedimento impugnato, articolano;Iemere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di meri non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità – avendo la Co di merito ribadito l’insistenza delle operazioni fatturate sia dalle anomalie delle fatture puntualmente elencate a p. 22 della sentenza di primo grado – sia dagli accertamenti effettu dagli operanti, i quali hanno verificato, in capo a tutte le società emittenti, l’as dipendenti e di idonea organizzazione produttiva;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibilq i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.