Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta le Doglianze di Fatto
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Un recente provvedimento chiarisce un punto cruciale: non è possibile ottenere un nuovo esame dei fatti. Se l’impugnazione si basa su contestazioni fattuali, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per capire meglio la logica della Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo. Il punto centrale della condanna riguardava la provenienza furtiva di un’automobile. L’imputato, non accettando tale ricostruzione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando proprio la valutazione delle prove che, a suo dire, non dimostravano adeguatamente l’origine illecita del veicolo. Il suo obiettivo era ottenere una rivalutazione degli elementi fattuali che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione non si è concentrata sul se l’auto fosse effettivamente rubata o meno, ma sulla natura stessa dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha stabilito che le argomentazioni proposte non erano motivi di diritto, ma semplici “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando la natura del proprio ruolo. La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato in modo logico e coerente la loro decisione. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato “adeguatamente” la sua decisione sulla provenienza furtiva dell’auto. Poiché il ricorso si limitava a contestare questa valutazione fattuale, esso non rientrava tra i motivi ammessi dalla legge (art. 606 c.p.p.) per adire la Suprema Corte. Di conseguenza, l’impugnazione è stata giudicata inammissibile.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge (errori nell’applicazione delle norme o vizi di motivazione) e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Chi intende percorrere questa strada deve formulare censure precise e pertinenti, pena l’inammissibilità del ricorso e l’imposizione di sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero contestava la ricostruzione dei fatti (in particolare, la provenienza furtiva di un’auto) già valutata dai giudici di merito, cosa non permessa in sede di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è riesaminare le prove e decidere come sono andati i fatti, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per le loro decisioni.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2229 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla le sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che invero la Corte ha motivato adeguatamente circa la provenienza furtiva dell’auto pagina 3 della sentenza impugnata;
Ritenuto pertanto che l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 6 comma terzo cod.proc.pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,0
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
IL CONSIGLIERE ESTNOME NOME Roma, GLYPH dicembre 2023