Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze di Fatto Fermano l’Appello in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio cardine del nostro sistema processuale penale: i limiti del giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Quando un ricorso si concentra sulla ricostruzione dei fatti anziché su errori di diritto, la sua sorte è segnata. Analizziamo come un ricorso inammissibile possa derivare da una strategia difensiva errata, portando a conseguenze economiche per l’imputato.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda giudiziaria ha avuto un percorso complesso. L’imputato era stato condannato in primo grado. La sentenza era stata poi oggetto di un primo ricorso per Cassazione, che aveva portato a un annullamento con rinvio limitatamente a uno specifico capo d’imputazione. La Corte di Appello, in sede di rinvio, aveva nuovamente confermato la condanna di primo grado per quel capo.
Contro quest’ultima decisione, l’imputato ha proposto un nuovo ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione che fondava la sua dichiarazione di responsabilità.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del suo ruolo. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di stabilire una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici dei gradi precedenti. Il suo sindacato è limitato alla verifica della corretta applicazione delle norme di legge e della logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
Presentare un motivo di ricorso che si limiti a criticare la valutazione delle prove, proponendo una lettura alternativa, equivale a presentare ‘mere doglianze in punto di fatto’. Questa tipologia di censura esula dalle attribuzioni della Corte, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha rilevato proprio questo vizio. Ha considerato che l’unico motivo di ricorso non contestava un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma si limitava a esprimere un dissenso sulla valutazione del materiale probatorio. Secondo i giudici, una simile critica non è consentita dalla legge in sede di legittimità. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito delle argomentazioni, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un ricorso per Cassazione deve essere costruito su solidi argomenti giuridici, evidenziando violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti, evitando di trasformarsi in un tentativo di terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato consisteva in ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti, che non sono ammesse nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘giudizio di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso per decidere chi ha torto o ragione, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10609 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10609 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a GALLIPOLI il 15/10/1973
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della I sezione di questa Corte limitatamente al capo E, ha confermato la sentenza di primo grado in relazione a tale capo (art.424 cod. pen.)
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
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