Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze di Fatto Bloccano l’Accesso alla Cassazione
L’ordinanza n. 17906/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa essere bloccata prima ancora di essere esaminata nel merito. Il concetto di ricorso inammissibile è cruciale nel nostro ordinamento, poiché delinea i confini del giudizio di legittimità e stabilisce le severe conseguenze per chi tenta di superare tali limiti. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi in gioco.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’interessato, tramite i suoi legali, ha deciso di portare il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, contestando la decisione di secondo grado che lo vedeva soccombente. Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello sperato, arenandosi contro il filtro di ammissibilità della Corte.
La Decisione della Corte: un Chiaro Esempio di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, valutando la struttura e la natura stessa dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate non erano idonee a innescare un giudizio di legittimità.
Secondo i giudici, i motivi erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”, avevano un “carattere confutativo” e si limitavano a riprodurre “profili di censura” già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con “corretti argomenti giuridici”. In sostanza, il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto nella sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti (attività proprie del primo e del secondo grado di giudizio), ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché:
1. Era Ripetitivo: Le censure sollevate erano una semplice riproposizione di quelle già presentate e disattese dalla Corte d’Appello.
2. Era Fattuale: Le critiche si concentravano sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione della responsabilità, cercando di contrapporre la propria versione a quella accertata dai giudici di merito.
3. Mancava di Specificità Giuridica: Non venivano indicati specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, unici elementi che possono essere valutati in sede di legittimità.
Di fronte a un ricorso inammissibile, la legge prevede conseguenze precise. La Corte, infatti, non solo ha dichiarato l’inammissibilità, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186 del 2000), ha imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere insoddisfatti dell’esito di un processo per presentare un ricorso. È necessario individuare e argomentare in modo specifico e pertinente i vizi di legittimità che affliggono la decisione impugnata. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito è un’operazione destinata al fallimento e comporta significative conseguenze economiche. La decisione serve a preservare la funzione nomofilattica della Suprema Corte e a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o prive dei requisiti tecnici richiesti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era costituito da mere lamentele sui fatti del caso (doglianze in punto di fatto) e si limitava a riproporre critiche già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No. Come confermato da questa ordinanza, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, non effettuare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le note difensive;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze i punto di fatto, di carattere confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura in or alla responsabilità per il reato ascritto già adeguatamente vagliati e disattesi con cor argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024