Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze di Fatto Non Bastano
L’ordinanza n. 26778/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando le censure proposte riguardano la valutazione dei fatti anziché la violazione di legge.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino del 18 dicembre 2023. Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale. Il ricorso, tuttavia, si concentrava su un unico motivo che, come vedremo, non ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Limiti del Giudizio e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo tribunale, noto come giudice di legittimità, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, procedere a una nuova e diversa valutazione delle prove o a una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita nei gradi di merito.
Quando un ricorso si basa su quelle che tecnicamente vengono definite “mere doglianze in punto di fatto”, esso esula dalle competenze della Corte. In pratica, il ricorrente chiede ai giudici supremi di fare ciò che la legge vieta loro: riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello. Un simile tentativo porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Con la sua ordinanza, la Corte ha agito in piena conformità con questi principi. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso non era consentito dalla legge in sede di legittimità. Le argomentazioni del ricorrente non denunciavano un reale errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione, ma si limitavano a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie emerse nel processo.
La Corte ha ritenuto che tali critiche fossero semplici “doglianze in punto di fatto”, precluse in questa fase processuale. Pertanto, senza nemmeno entrare nel merito della questione di responsabilità, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha inoltre sottolineato che non potevano essere esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso, giustificando così la condanna accessoria al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La decisione della Corte di Cassazione ha due conseguenze immediate e significative. La prima è di natura pratica per il ricorrente, che non solo vede il suo ricorso respinto, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
La seconda, di più ampia portata, è la riaffermazione di un principio cardine del sistema giudiziario. L’ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione legalmente riconosciuti, non su un generico disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Chi tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio si espone al rischio concreto di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era fondato su mere doglianze in punto di fatto, ovvero contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘sede di legittimità’?
La ‘sede di legittimità’ è il giudizio svolto dalla Corte di Cassazione, il cui scopo non è riesaminare i fatti di una causa, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano correttamente applicato la legge e fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONO NOME nato a PICERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a pro una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legit
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dellekmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, 21/6/2024