Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta alle doglianze di fatto
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia legale precisa, focalizzata esclusivamente su questioni di diritto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impostazione errata possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare motivi di ricorso giuridicamente validi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando alla Suprema Corte le sue ultime speranze di ottenere una riforma della decisione. Tuttavia, i motivi addotti a sostegno del ricorso non vertevano su presunte violazioni di legge o vizi procedurali, bensì su elementi prettamente fattuali.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della vicenda. Questa decisione si fonda su principi cardine del processo penale e delinea nettamente il perimetro di azione della Suprema Corte, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto (giudizio di legittimità).
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, evidenziando le carenze strutturali dell’impugnazione.
Doglianze di Mero Fatto
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. La difesa si era concentrata su argomentazioni come quella di “non avere sentito il campanello”, tentando di introdurre una diversa ricostruzione dei fatti. La Cassazione ha ribadito che tali questioni, definite “mere doglianze in punto di fatto”, esulano completamente dalle sue competenze. La valutazione delle prove e la ricostruzione della dinamica degli eventi sono compiti esclusivi dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Proporre una diversa lettura dei fatti in sede di legittimità è un errore che porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Trattamento Punitivo e Motivazione Adeguata
Il secondo motivo di ricorso, anch’esso ritenuto manifestamente infondato, riguardava la determinazione della pena. Il ricorrente lamentava un trattamento punitivo eccessivo. Anche su questo punto, la Corte ha respinto le critiche, osservando che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione “sufficiente e non illogica”. I giudici d’appello avevano, infatti, tenuto conto delle deduzioni difensive e avevano giustificato la loro decisione facendo riferimento anche ai numerosi precedenti penali dell’imputato. La Cassazione interviene sulla quantificazione della pena solo in caso di motivazione assente, palesemente illogica o contraddittoria, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti. L’esito del giudizio di legittimità dipende dalla capacità di individuare e argomentare specifici errori di diritto commessi nei gradi precedenti. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, serve da monito: un’impugnazione superficiale o mal impostata non solo è inutile, ma anche costosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, ovvero su mere contestazioni dei fatti (come il non aver sentito un campanello), e perché la critica sulla determinazione della pena era manifestamente infondata, essendo la decisione dei giudici di merito supportata da una motivazione sufficiente e logica.
Cosa significa che un motivo di ricorso si basa su “mere doglianze in punto di fatto”?
Significa che l’appellante sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare le prove e la ricostruzione degli eventi, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione può solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente a quei fatti, senza poterli modificare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1132 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 22/10/1979
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in s di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riguardo al difensiva di non avere sentito il campanello e manifestamente infondato circa la determinazione del trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esam delle deduzioni difensive sul punto come risulta a pagina due dal riferimento ai numeros precedenti penali; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.