Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21780 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 17/05/1972
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria presentati nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato e la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc.
pen., non confrontandosi con la motivazione con cui i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez.
2, n. 25439 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.
2 e 3 sul dolo di ricettazione alla luce delle modalità di acquisto del bene da parte dell’imputato, commerciante di professione, e sulla conseguente correttezza della
qualificazione giuridica);
considerato che il terzo motivo di ricorso, in punto di trattamento
sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è
consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
considerato che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sul diniego delle generiche per la negativa personalità del reo e sulla determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.