Ricorso inammissibile: quando l’appello contro il diniego del rito abbreviato è nullo
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: non tutti i provvedimenti del giudice sono immediatamente impugnabili. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile presentato da un imputato contro la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di negargli l’accesso al giudizio abbreviato. Questa pronuncia chiarisce la natura dei provvedimenti interlocutori e le conseguenze di un’impugnazione non consentita dalla legge.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine con l’emissione di un decreto di giudizio immediato a carico di un individuo. Questo rito speciale accelera i tempi del processo, omettendo l’udienza preliminare quando le prove a carico dell’imputato sono considerate evidenti. A seguito di tale decreto, la difesa ha richiesto l’ammissione al giudizio abbreviato, una procedura che consente una definizione più rapida del processo in cambio di uno sconto di pena.
Tuttavia, il GIP presso il Tribunale ha respinto la richiesta e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. Contro questa ordinanza di rigetto, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l’illegittimità della decisione.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta: l’ordinanza con cui il GIP rigetta la richiesta di giudizio abbreviato e rimette le parti al dibattimento è un provvedimento interlocutorio, e come tale, non è autonomamente impugnabile. Con questa statuizione, la Corte ha confermato la linea seguita dalla giurisprudenza consolidata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha articolato le sue motivazioni su alcuni punti chiave.
In primo luogo, ha specificato che i provvedimenti interlocutori, per loro natura, non hanno un carattere definitivo e non sono idonei a ‘stabilizzarsi’, ovvero a diventare incontestabili. Essi servono a regolare lo svolgimento del processo senza pregiudicare la decisione finale sul merito della causa. L’ordinanza impugnata si limitava a dare attuazione a un atto precedente, il decreto di giudizio immediato, che non era mai stato revocato.
In secondo luogo, i giudici hanno chiarito un aspetto procedurale importante: il decreto di giudizio immediato perde la sua efficacia solo se il rito abbreviato viene ammesso, non se viene respinto. Nel caso di specie, il rigetto della richiesta ha semplicemente mantenuto in vita gli effetti del decreto originario, indirizzando il processo verso il dibattimento ordinario.
Infine, la Corte ha richiamato un precedente specifico (Sez. 6, n. 18193 del 2018), secondo cui la decisione di disporre il giudizio immediato non è sindacabile né revocabile. Questo principio, data la natura ‘endoprocessuale’ dell’atto, si estende a tutti i provvedimenti successivi che ne sono una diretta conseguenza, come l’ordinanza di rigetto della richiesta di rito alternativo.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione offre un’importante lezione pratica: non è possibile contestare in via autonoma e immediata ogni singola decisione del giudice nel corso del procedimento penale. Il tentativo di impugnare un’ordinanza meramente interlocutoria, come quella che nega il rito abbreviato in questo contesto, si rivela non solo inefficace ma anche controproducente. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta infatti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Per l’imputato, la strada da percorrere rimane quella del dibattimento, dove potrà far valere le proprie ragioni nel merito, senza poter più contare sui benefici del rito abbreviato.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro l’ordinanza che rigetta la richiesta di giudizio abbreviato?
No, secondo la Corte, tale ordinanza è un provvedimento interlocutorio non autonomamente impugnabile, in quanto non ha carattere definitivo e si limita a dare corso al giudizio immediato già disposto.
Quando perde efficacia un decreto di giudizio immediato se viene chiesto un rito alternativo?
Il decreto di giudizio immediato perde efficacia solo a seguito del provvedimento con cui il giudice ammette il rito abbreviato, non a seguito del provvedimento che lo rigetta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 747 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Null (MOLDAVIA) il 05/04/1999
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 10 luglio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato proposta da NOME COGNOME a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato a suo carico e ha rimesso le parti dinanzi al giudice per il dibattimento già indicato nel decreto di giudizio immediato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso Ł inammissibile perchØ ha ad oggetto un provvedimento interlocutorio, che non contiene statuizioni suscettibili di stabilizzarsi;
che l’ordinanza impugnata si limita a riattualizzare gli effetti del decreto di giudizio immediato mai revocato, nonostante la fissazione dell’udienza, che aveva come oggetto l’esame della richiesta di giudizio abbreviato; contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa il decreto di giudizio immediato perde effetto solo a a seguito del provvedimento di ammissione del rito abbreviato, provvedimento che nel procedimento in esame non Ł intervenuto;
che «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non Ł sindacabile, nŁ revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell’eventuale condanna dell’imputato» (Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Rv. 272986 – 01) e che tale principio vale per ogni altro provvedimento funzionale ad attuare quella decisione;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME