Ricorso Inammissibile Difensore: Quando un Errore Formale Costa Caro
Scegliere il giusto avvocato è fondamentale, ma è altrettanto cruciale assicurarsi che possieda le qualifiche specifiche per il grado di giudizio richiesto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile difensore, dimostrando come un vizio di forma, quale la mancanza di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, possa non solo vanificare le ragioni del cliente ma anche comportare pesanti sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna a una pena esclusivamente pecuniaria emessa dal Tribunale di Palermo. La parte condannata, tramite il proprio legale, proponeva appello avverso tale decisione. Tuttavia, la legge prevede che le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria non siano appellabili, ma direttamente soggette a ricorso per cassazione.
Correttamente, l’impugnazione è stata convertita d’ufficio da appello a ricorso per cassazione, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici sancito dall’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale. Sembrava che l’errore iniziale fosse stato superato, ma un altro, ben più grave, vizio di forma si celava dietro l’atto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza neppure procedere a un’udienza di discussione. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare, risultato fatale.
Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile del difensore è stato respinto?
La ragione della drastica decisione risiede in un requisito fondamentale non rispettato: il ricorso era stato proposto da un avvocato non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Per rappresentare un cliente davanti alla Corte di Cassazione, un legale deve possedere una specifica abilitazione, che attesta una particolare competenza ed esperienza.
La Corte ha chiarito un punto di diritto cruciale: sebbene il principio di conservazione permetta di convertire un mezzo di impugnazione errato (appello) in quello corretto (ricorso per cassazione), esso non può sanare vizi sostanziali come la mancanza di legittimazione del proponente. In altre parole, la conversione dell’atto non può ‘guarire’ il fatto che a presentarlo sia stato un soggetto non qualificato a farlo.
Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. Terkuci, 2004), i giudici hanno ribadito che le norme che regolano i requisiti formali e sostanziali delle impugnazioni non possono essere derogate. La mancanza dell’abilitazione del difensore costituisce un vizio insanabile che rende il ricorso inammissibile difensore e impedisce qualsiasi esame del merito.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è per i cittadini: quando si affronta un percorso legale, soprattutto nei gradi più alti di giudizio, è essenziale verificare che il proprio avvocato possieda tutte le qualifiche necessarie. Un errore in questa fase può precludere ogni possibilità di far valere le proprie ragioni.
La seconda è di natura prettamente giuridica: la dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente, che si trova a dover pagare non solo le spese del procedimento ma anche una sanzione pecuniaria, senza che il suo caso sia stato nemmeno discusso nel merito. Questo caso evidenzia come il rispetto rigoroso delle regole procedurali sia un pilastro imprescindibile del sistema giudiziario, la cui violazione porta a esiti definitivi e talvolta molto onerosi.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato da un avvocato che non era abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione.
Il principio di conservazione degli atti può sanare la mancanza di qualifica del difensore?
No. Sebbene il principio di conservazione possa convertire un tipo di impugnazione errata in quella corretta (da appello a ricorso), non può sanare vizi sostanziali come la mancanza di legittimazione del difensore a presentare l’atto davanti a una giurisdizione superiore.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3241 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3241 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/09/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo indicata in epigrafe, nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l’inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.