Ricorso Inammissibile Detenuto: Analisi di una Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei reclami presentati dai detenuti. La pronuncia dichiara il ricorso inammissibile del detenuto per motivi procedurali precisi, ribadendo principi fondamentali in materia di competenza territoriale del Giudice di Sorveglianza e di specificità delle doglianze. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava ricorso avverso un decreto emesso dal Giudice di Sorveglianza di Novara. Il reclamo si basava su una situazione oggetto di una precedente ordinanza risalente al 2022. Tuttavia, dalla data di quel provvedimento, il detenuto era stato sottoposto a diversi trasferimenti, che avevano mutato la sua situazione detentiva e, di conseguenza, la competenza territoriale per eventuali reclami. Le lamentele (doglianze) formulate dal ricorrente a sostegno del suo appello sono state ritenute dalla Corte di natura del tutto generica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di ipotesi di esonero, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La decisione, quindi, non è entrata nel merito delle richieste del detenuto, ma si è fermata a una valutazione preliminare di ammissibilità, risultata negativa.
Le Motivazioni: la regola della competenza territoriale e la genericità del ricorso inammissibile del detenuto
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, viene richiamato un principio consolidato della giurisprudenza (in particolare, Cass. n. 26071/2017), secondo cui il procedimento di cui all’art. 35-bis dell’ordinamento penitenziario non può essere utilizzato per ottenere l’adempimento di un provvedimento che, sebbene emesso dallo stesso Giudice di Sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte. In altre parole, un’ordinanza relativa a un determinato istituto penitenziario non può essere invocata dopo che il detenuto è stato trasferito altrove, poiché la competenza del Giudice è legata al luogo di detenzione attuale. Il tentativo di applicare una decisione passata a un contesto nuovo e geograficamente diverso è proceduralmente scorretto.
In secondo luogo, la Corte ha qualificato le doglianze difensive come ‘del tutto generiche’. Questo significa che il ricorso mancava di specificità: non individuava in modo chiaro e preciso le violazioni contestate o le richieste avanzate in relazione alla situazione attuale. La genericità è una causa tipica di inammissibilità, poiché non consente al giudice di comprendere appieno l’oggetto della controversia e di pronunciarsi nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale della precisione e del rispetto delle regole procedurali nella presentazione dei ricorsi da parte dei detenuti. Le conclusioni pratiche sono chiare: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che il reclamo sia specifico, dettagliato e fondato su circostanze attuali. Inoltre, è fondamentale rivolgersi all’autorità giudiziaria territorialmente competente in base al luogo di detenzione al momento della presentazione del ricorso. Decisioni come questa servono da monito: un ricorso mal formulato o presentato al giudice sbagliato non solo non produce l’effetto desiderato, ma può anche comportare significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: in primo luogo, le lamentele (doglianze) erano formulate in modo del tutto generico; in secondo luogo, il ricorso tentava di far valere un precedente provvedimento relativo a una situazione detentiva territorialmente distinta, violando il principio di competenza territoriale del Giudice di Sorveglianza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
È possibile utilizzare un’ordinanza del Giudice di Sorveglianza anche dopo essere stati trasferiti in un altro carcere?
No. La Corte ha chiarito che un provvedimento emesso da un Giudice di Sorveglianza si riferisce specificamente alla situazione territoriale (cioè al carcere) in cui si trovava il detenuto in quel momento. Non può essere utilizzato per chiedere l’adempimento di quell’ordine in un istituto penitenziario diverso, poiché la competenza segue il luogo di detenzione attuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- In data 20/12/2024, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato non luogo a provvedere, in ordine alla richiesta di ottemperanza all’ordinanza datata 11/04/2022, contenente
invito alla Direzione dell’istituto penitenziario a procedere alla ricollocazione di NOME COGNOME presso la sezione normale destinata ai detenuti assoggettati al regime penitenziario ex art. 41
bis legge 26 luglio 1975, n. 354; la decisione si fonda sul rilievo che tale ordinanza faces
riferimento alla situazione venutasi a creare, nell’anno 2022, presso il carcere di Novara, essend il soggetto allo stato detenuto presso la RAGIONE_SOCIALE reclusione di Nuoro.
- Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e mera apparenza della motivazione, in riferimento agli artt. 666,
commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. e
35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto – lamentandosi
la lesione di un diritto soggettivo – il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto agir de
plano, ma avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio: la situazione creatasi a Nuoro, peraltro
è esattamente sovrapponibile a quella già esistente a Novara.
- Il ricorso è inammissibile. Il decreto impugNOME, infatti trae origine dal rilievo definizione della situazione oggetto dell’ordinanza risalente all’anno 2022, nonché dall conclusione della situazione detentiva allora esistente, visti i trasferimenti ai quali è st allora sottoposto il detenuto (si veda Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017, COGNOME, a mente della quale: «In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di cui all’art. 35-bis, comma ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall’Amministrazione l’ottemperanza ad un provvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili»). Le dog difensive, sul punto, sono del tutto generiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento della somma in tremila euro in favore dell Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.