Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso il decreto del 20/12/2024 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di NOVARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 20/12/2024, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato non luogo a provvedere, in ordine alla richiesta di ottemperanza all’ordinanza datata 11/04/2022, contenente
invito alla Direzione dell’istituto penitenziario a procedere alla ricollocazione di NOME COGNOME presso la sezione normale destinata ai detenuti assoggettati al regime penitenziario ex art. 41
bis legge 26 luglio 1975, n. 354; la decisione si fonda sul rilievo che tale ordinanza faces
riferimento alla situazione venutasi a creare, nell’anno 2022, presso il carcere di Novara, essend il soggetto allo stato detenuto presso la Casa di reclusione di Nuoro.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo violazione di legge e mera apparenza della motivazione, in riferimento agli artt. 666,
commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. e
35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto – lamentandosi
la lesione di un diritto soggettivo – il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto agir de
plano, ma avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio: la situazione creatasi a Nuoro, peraltro
è esattamente sovrapponibile a quella già esistente a Novara.
3. Il ricorso è inammissibile. Il decreto impugnato, infatti trae origine dal rilievo definizione della situazione oggetto dell’ordinanza risalente all’anno 2022, nonché dall conclusione della situazione detentiva allora esistente, visti i trasferimenti ai quali è st allora sottoposto il detenuto (si veda Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017, COGNOME, a mente della quale: «In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di cui all’art. 35-bis, comma ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall’Amministrazione l’ottemperanza ad un provvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili»). Le dog difensive, sul punto, sono del tutto generiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento della somma in tremila euro in favore dell Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.