Ricorso inammissibile: le conseguenze del deposito tardivo in Cassazione
Il tema del ricorso inammissibile rappresenta uno dei pilastri della procedura penale, specialmente quando si parla di termini perentori. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come il mancato rispetto delle tempistiche di deposito e l’infondatezza dei motivi portino inevitabilmente al rigetto del ricorso senza esame nel merito.
I fatti oggetto della controversia
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto, limitando però la discussione alla determinazione della pena. Il ricorrente ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere una pronuncia di proscioglimento immediato. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato depositato con un ritardo significativo rispetto alla scadenza prevista dalla legge, rendendo il ricorso inammissibile già sul piano formale. La difesa ha tentato di sollevare questioni di merito che non erano state precedentemente trattate, aggravando la posizione processuale del ricorrente.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno esaminato la cronologia del deposito, rilevando che il termine ultimo era fissato per il 20 maggio, mentre l’atto è pervenuto solo il 13 giugno. Questa discrepanza temporale è stata considerata assorbente, ovvero sufficiente da sola a chiudere il caso. Oltre alla tardività, la Corte ha rilevato che le doglianze erano generiche e non correlate ai motivi già espressi in appello. Quando un atto non rispetta i requisiti minimi di specificità e tempestività, il sistema giudiziario prevede l’arresto immediato del procedimento.
Le motivazioni
Le ragioni del provvedimento risiedono nella natura perentoria dei termini processuali. Il diritto di difesa deve essere esercitato entro perimetri temporali certi per garantire la stabilità delle decisioni giudiziarie. Inoltre, la Corte ha sottolineato che rivendicare un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in sede di legittimità è precluso se l’appello precedente si era limitato a contestare solo il trattamento sanzionatorio. Tale condotta rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità e coerenza logica tra i gradi di giudizio. La tardività del deposito impedisce qualsiasi valutazione sulle ragioni di merito, rendendo il vizio di forma prevalente su ogni altra considerazione.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la definitività della condanna precedente, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. La legge prevede infatti che, in caso di rigetto per vizi formali o manifesta infondatezza, il soggetto sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. Questo meccanismo serve a scoraggiare l’abuso del processo e l’intasamento dei tribunali con ricorsi privi di fondamento giuridico. La precisione nel rispetto dei termini è dunque un requisito essenziale per l’accesso alla giustizia di legittimità.
Cosa succede se un ricorso viene depositato dopo la scadenza del termine?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e non viene esaminato nel merito. Questo comporta solitamente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Si può richiedere il proscioglimento se l’appello riguardava solo la pena?
No, una richiesta di proscioglimento basata sull’articolo 129 c.p.p. risulta generica e inammissibile se i motivi di impugnazione precedenti erano limitati esclusivamente alla misura della sanzione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7015 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7015 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte i vizi che ne inficiavano, in radi il portato ( perché apoditticamente si rivendicava una pronunzia ex art 129 cpp a fronte di un appello che poneva questioni solo in punto di pena), è stato, con valutazione assorbente, depositato tardivamente ( il 13 giugno 2025 a fronte di un termine perento già in data 20 maggio 2025);
che alla dichiarazione di inammissibilità, decretata de plano, segue l’applicazione delle pronunce di cui all’art 616 cpp, definite nei termini precisati dal dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.