Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LENTINI il 08/03/1981
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
La Corte d’appello di Catania ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di NOME COGNOME il quale, tramite il proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando vizio di motivazione in ordine alla esclusione delle condizioni di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello di
cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di
concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del
pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.