Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Critiche Generiche
Quando si decide di impugnare una sentenza di fronte alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, specifici e giuridicamente fondati. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che le critiche vaghe e non circostanziate portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi applicati.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza, basando il proprio appello su presunti vizi della stessa.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non valuta se la sentenza d’appello fosse giusta o sbagliata. Si ferma invece a un livello precedente, quello procedurale, constatando che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il problema principale risiedeva nella natura delle critiche mosse: esse sono state qualificate come ‘mere doglianze generiche’. In pratica, il ricorrente si era limitato a denunciare una generica ‘insufficienza della motivazione’ della sentenza d’appello, senza però articolare una critica specifica e puntuale contro il ragionamento logico-giuridico che aveva condotto i giudici di secondo grado a quella decisione. Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata presentava un ragionamento giustificativo ‘prima facie ampiamente articolato’, che non era stato scalfito dalle obiezioni superficiali del ricorrente. Per la Suprema Corte non è sufficiente affermare che una motivazione è carente; è necessario dimostrare dove e perché, individuando le specifiche contraddizioni o le violazioni di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di ricorso inammissibile è stata duplice. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o puramente dilatori. La lezione che si trae da questa ordinanza è chiara: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di diritto serie e ben argomentate. Le impugnazioni basate su critiche generiche e non supportate da un’analisi rigorosa sono destinate al fallimento e comportano costi significativi per chi le propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano ‘doglianze generiche’, ovvero critiche vaghe che si limitavano a denunciare una ‘insufficienza della motivazione’ senza muovere alcuna critica specifica al ragionamento della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità?
Significa che il tipo di critica mossa alla sentenza non rientra tra quelle che la Corte di Cassazione può esaminare. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma valuta solo la corretta applicazione della legge (violazioni di legge) e la logicità della motivazione (vizi di motivazione), a patto che questi ultimi siano specificamente e chiaramente indicati nel ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 741 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MENFI il 24/05/1960
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
n. 156
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche che si limitan denunciare la “insufficienza della motivazione” senza alcuna specifica critica ragionamento giustificativo della sentenza impugnata prima facie ampiamente articolato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10/11/2023