Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44388 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44388 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto che il ricorso sia dichia inammissibile.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 25.11.2022, la Corte d’appello di Napoli, sesta sezione penale, ha rigettato l’istanza avanzata personalmente da COGNOME NOME con cui chiedeva il riconoscimento della disciplina della continuazione, nonché la memori presentata dal difensore, con cui si deduceva la presenza di errori di calcolo pena determinata con provvedimento di esecuzione della Procura generale presso
la medesima Corte d’appello emesso in data 14.9.2021, ed in particolare relazione alla applicazione dell’art. 7, I. n. 203 del 1991 e al mancato comput periodi di sottoposizione alla misura di prevenzione.
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che la richi di appl . azione della continuazione era generica, essendo state emesse ne confron · arra numerose pronunce di condanna, mentre la questione concernente l’applicazione dell’art. 7, I. n. 203 del 1991 era coperta da giudicato e i pe sottoposizione a misura di prevenzione non sono rilevati ai fini del computo de pena.
Avverso tale pronuncia, il COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.
Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione nonché violazione di legge.
Per quanto è dato comprendere dal tenore dell’atto introduttivo, il ricorr sostiene che la continuazione emergerebbe dalla sentenza della Corte d’appello Napoli del 2.12.2019, la quale, oltre a irrogare la pena per i reati oggett medesima, avrebbe rideterminato la pena irrogata con precedenti condanne.
Con il secondo motivo si lamenta l’errata applicazione dell’art. 7, I. n. 20 1991, dal momento che il COGNOME era stato prosciolto dai reati associativi.
Con il terzo motivo, si contesta l’erroneità del computo della pena da esegu dalla quale non sarebbe stato scomputato il periodo di sorveglianza speciale.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile. Invero, a fronte di plurime sentenze d condanna dalle quali il ricorrente è stato attinto, egli non ha specifica indicato né le sentenze di condanna concernenti i reati da porre in continuazi né ha allegato gli elementi da cui desumere la sussistenza del medesimo diseg criminoso.
Manifestamente infondato è il secondo motivo concernente l’asserito error di calcolo della pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso dall Procura generale il 14.9.2021, e con il quale il ricorrente pare cens
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l’applicazione dell’art. 7, I. n. 203 del 1991. L’ordinanza impugnata ha correttamente escluso di poter considerare tale previsione normativa, dal momento che la questione ad essa relativa è coperta da giudicato.
Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come rilevato in modo ineccepibile dalla Corte d’appello di Napoli, ai sensi dell’art. 657 cod. pro pen. le misure di prevenzione non rilevano ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, sicché alcun errore è ravvisabile nel mancato scomputo del periodo di sottoposizione a detta misura.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.