Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15348 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15348 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE nato a BOLOGNA il 19/04/1998
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a CANICATTI’ il 27/11/1993
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39770/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bologna che ha confermato la loro condanna per il reato di cui agli a
-tt. 110, 61 n.
2, 624 e 625 comma 1, nn. 2 e 4, e comma 2 cod. pen. e per il reato di cui artt 110, 81 com- ma 2, 493 ter cod. pen.,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione pos a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza p( rché privo d
requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto,
E
fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli eler lenti che sono
alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, cc n la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil in favore de
la Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spesc processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2025
Il consigliere e tensore
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Il Presidente