Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche della Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non si conclude sempre con una sentenza che stabilisce chi ha torto o ragione nel merito della questione. A volte, il percorso giudiziario si interrompe prima, come nel caso di un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle severe conseguenze, soprattutto economiche, che derivano da questa particolare decisione.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’esame della Corte si è fermato a uno stadio preliminare, senza entrare nel vivo delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa in data 14 aprile 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al procedimento. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di esaminare le ragioni dell’impugnazione, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione sul caso. La sentenza della Corte d’Appello diventa così definitiva. Oltre a questa statuizione, la Corte ha disposto specifiche conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Le Motivazioni
Il provvedimento analizzato è un’ordinanza estremamente sintetica che si limita a comunicare la decisione, senza esporre nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Generalmente, un ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi che possono riguardare la forma dell’atto (ad esempio, la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato), il termine di presentazione (se depositato oltre i limiti di legge) o il suo contenuto (se i motivi non rientrano tra quelli specificamente previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione). In questo caso, la Corte ha semplicemente applicato le norme procedurali che impongono tale sanzione processuale.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche per il ricorrente sono significative. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due condanne pecuniarie distinte: la prima è il pagamento delle ‘spese processuali’, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento. La seconda, ben più onerosa, è la condanna al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della ‘Cassa delle ammende’. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria che la legge prevede proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati. La decisione, pertanto, non solo conferma la condanna precedente ma aggiunge un ulteriore carico economico, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento valuta l’accesso al giudizio di legittimità.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
È stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 20 settembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19180 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 26/02/1979
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di Settimo Casella avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla configurabilità della scriminante di cu
cod. pen. in ragione della condizioni di salute dell’imputato ed alla mancata rinnovazi dell’istruttoria dibattimentale, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immun
vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano i punti 1. e 2. della motivazio ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen
delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa del ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 aprile 2025
Il Consiglere estensore
Il Presire te