Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere il concetto di ricorso inammissibile e le sue dirette conseguenze. Quando un appello non supera il primo vaglio di ammissibilità, la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, ma si limita a una pronuncia di carattere puramente procedurale, con importanti implicazioni per chi ha proposto l’impugnazione. Questo caso, riguardante un ricorso contro una decisione della Corte d’Appello di Milano, è emblematico.
I Fatti del Procedimento
Un soggetto, condannato con una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 17 ottobre 2024, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era quello di ottenere una riforma della decisione di secondo grado. Il caso è quindi giunto all’attenzione della Suprema Corte, la quale, prima di esaminare i motivi del ricorso, ne ha valutato i requisiti di ammissibilità, come previsto dalle norme di procedura penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 marzo 2025, ha messo un punto fermo alla vicenda. Sentita la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non hanno analizzato le ragioni di fondo presentate dal ricorrente, poiché l’atto di impugnazione è stato ritenuto privo dei presupposti necessari per poter essere esaminato nel merito. Le cause di inammissibilità sono molteplici e possono riguardare, ad esempio, la presentazione del ricorso fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
Sebbene l’ordinanza non dettagli le specifiche ragioni dell’inammissibilità, la conseguenza di tale pronuncia è chiaramente esplicitata nel dispositivo. La Corte, come da prassi consolidata, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Questa è una conseguenza diretta del principio di soccombenza: chi perde, paga le spese. Ma non è tutto. La Corte ha inoltre imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere un ricorso per Cassazione nel pieno rispetto dei rigorosi requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di procedura penale. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve a responsabilizzare le parti e a preservare la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, e non come un terzo grado di giudizio sui fatti. Pertanto, affidarsi a una difesa tecnica competente è essenziale per valutare l’opportunità e le corrette modalità di impugnazione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo ha respinto senza esaminarne il contenuto (il merito), perché l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Contro quale decisione era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato presentato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 17 ottobre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 25/11/1985
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che i motivi di ricorso, attinenti alle modalità del riconosciment
considerato fotografico ed all’applicazione dell’aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen.
ripetitivi, e quindi condannati alla genericità, poiché non scanditi da spec analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda
in particolare, pagg. 3, in basso, e seguente della sentenza impugnata -s natura di prova atipica del riconoscimento effettuato- nonché pg. 5 in relazi
all’età della persona offesa, rispettivamente);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Con igliere stensore