Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24766 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 03/10/1985
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME censura
l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il vizio di
motivazione in ordine al grado di offensività della condotta illecita accertata;
Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo
dell’atto di appello, risulta aspecifico;
Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento
impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d’appello ha valorizzato due pregresse condanne riportate dal ricorrente per il reato di evasione (cfr. p. 2
della sentenza impugnata), che rendono il comportamento abituale, ai sensi dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. e, dunque, incompatibile con la
particolare tenuità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.