Ricorso Inammissibile: Quando l’Ordinanza del Giudice Non è Impugnabile
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 5269/2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: non tutti i provvedimenti del giudice sono immediatamente impugnabili. Il caso in esame offre uno spunto prezioso per comprendere quando un ricorso inammissibile può portare non solo a una sconfitta processuale, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. L’analisi si concentra sulla natura del provvedimento impugnato, distinguendo tra atti decisori e atti meramente interlocutori.
I Fatti alla Base della Decisione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione. L’ordinanza contestata si limitava a disporre la trasmissione di un altro provvedimento al Pubblico Ministero e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Quest’altro provvedimento aveva revocato una misura sostitutiva della pena detentiva, poiché la pena stessa era stata ricalcolata in aumento a seguito del riconoscimento del ‘vincolo della continuazione’ con altri reati giudicati separatamente. L’imputato, ritenendo lesi i suoi diritti, ha deciso di impugnare tale ordinanza direttamente in Cassazione.
La Gestione del Procedimento e il Rigetto dell’Istanza di Rinvio
Prima di analizzare il merito del ricorso, la Corte ha dovuto affrontare una richiesta preliminare della difesa: un rinvio dell’udienza. La richiesta era motivata dalla presunta mancata comunicazione della data di trattazione del ricorso. La Cassazione ha prontamente respinto l’istanza, chiarendo che il procedimento in questione si svolgeva de plano, ovvero una procedura semplificata che non prevede la celebrazione di un’udienza pubblica e, di conseguenza, non richiede alcuna comunicazione formale alle parti per la trattazione.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella qualificazione giuridica dell’ordinanza impugnata. I giudici hanno stabilito che il provvedimento del GIP aveva una natura puramente interlocutoria. In altre parole, non decideva nulla sul merito della questione né incideva in modo definitivo sui diritti del condannato. Si trattava, infatti, di un atto meramente esecutivo e ordinatorio, volto a trasmettere un’altra decisione agli uffici competenti per la sua attuazione.
La Corte ha spiegato che, per poter essere oggetto di un ricorso per cassazione, un provvedimento deve possedere un ‘contenuto decisorio’ e un’ ‘attitudine a produrre effetti definitivi’. L’ordinanza in esame era priva di tali caratteristiche, configurandosi come un semplice passaggio procedurale. Pertanto, non era suscettibile di un’autonoma e diretta impugnazione.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principio di Diritto
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale declaratoria, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, può avvenire senza particolari formalità. La decisione comporta due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, data la palese irritualità dell’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio cruciale: prima di intraprendere un’azione legale, è essenziale valutare attentamente la natura del provvedimento che si intende contestare, per evitare di incorrere in un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità e nelle relative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’ordinanza impugnata non aveva un contenuto decisorio, ma una natura meramente interlocutoria. Si trattava di un atto procedurale di trasmissione di un altro provvedimento, privo della capacità di incidere in modo definitivo sui diritti del ricorrente e quindi non suscettibile di autonoma impugnazione in Cassazione.
Qual è la differenza tra un provvedimento decisorio e uno interlocutorio?
Un provvedimento decisorio risolve, in tutto o in parte, la questione principale del contendere, incidendo sui diritti delle parti. Un provvedimento interlocutorio, invece, regola lo svolgimento del processo senza definire la controversia, come ad esempio un ordine di trasmissione di atti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (come nel caso di un’impugnazione palesemente non consentita), il giudice può condannarlo anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5269 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
/dato avviso alle par -til udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo;
rilevato, in via preliminare, che va respinta la richiesta di rinvio svolta dalla difesa con comunicazione a mezzo pec pervenuta presso la cancelleria di questa Corte in data 18 dicembre 2023, giustificata dal mancato ricevimento della comunicazione della trattazione del ricorso, posto che – trattandosi di procedimento de plano nessuna comunicazione era dovuta alle parti;
rilevato che oggetto del ricorso è il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto la trasmissione al Pubblico ministero e all’Uepe di altro provvedimento con il quale era stata revocata la sostituzione della pena, essendo la stessa stata rideterminata in misura superiore a quella indicata nell’originario provvedimento, ciò a ragione dell’intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati separatamente giudicati;
rilevato che tale il provvedimento censurato ha natura interlocutoria ed è privo di contenuto decisorio e, conseguentemente, dell’attitudine e, come tale, non è suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
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