Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione è prematura
L’impugnazione di un provvedimento giudiziario è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole procedurali precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione basata sul solo dispositivo, definendo quando un ricorso inammissibile può derivare da un’azione troppo frettolosa. La Corte ha stabilito che, sebbene sia possibile ricorrere prima del deposito delle motivazioni, ciò è consentito solo se i vizi lamentati sono palesemente evidenti dalla sola decisione finale, senza bisogno di consultare le argomentazioni del giudice.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo. L’appello era diretto contro un’ordinanza del Tribunale del Riesame (noto anche come Tribunale della Libertà) che aveva accolto un’istanza presentata nell’interesse di un indagato. Il punto cruciale è che il Pubblico Ministero ha presentato il suo ricorso in Cassazione prima che il Tribunale del Riesame depositasse le motivazioni complete della sua decisione. L’impugnazione si basava, quindi, esclusivamente sulla conoscenza del dispositivo, ovvero della sola statuizione finale.
Analisi del Ricorso Inammissibile
Il Pubblico Ministero lamentava, tra le altre cose, l’assenza di motivazione da parte del Tribunale del Riesame riguardo alla ritenuta incompetenza del Giudice per le Indagini Preliminari di un’altra città, autore della misura cautelare originaria. La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato una criticità procedurale insormontabile. Com’è possibile contestare l’assenza di motivazione su un punto specifico se le motivazioni non sono ancora state scritte e depositate? La doglianza del ricorrente era, per sua stessa natura, non verificabile sulla base del solo dispositivo. Il dispositivo si limita a comunicare la decisione (es. ‘accoglie l’istanza’), ma non spiega il perché. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato prematuro e, pertanto, inammissibile.
Il Principio di Diritto della Cassazione
La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando un proprio precedente (Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017). La regola generale è che la presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa di inammissibilità. Tuttavia, esiste una condizione stringente: le censure sollevate devono riguardare aspetti della decisione che possono essere compresi e valutati in modo inequivocabile leggendo il solo dispositivo. Il vizio denunciato deve essere apprezzabile senza alcun bisogno di fare riferimento alla motivazione. In altre parole, l’errore deve essere così palese da emergere dalla nuda decisione. Nel caso esaminato, lamentare un’omissione argomentativa era una contraddizione in termini, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e fondate su una logica procedurale stringente. Un ricorso che si fonda sulla critica a un ‘non detto’ o a un ‘detto male’ (la motivazione) non può essere proposto quando l’oggetto della critica (il testo della motivazione) ancora non esiste formalmente. Permettere un’azione del genere significherebbe consentire ricorsi basati su pure speculazioni riguardo al futuro contenuto di un atto giudiziario. Il vizio lamentato dal Pubblico Ministero – l’assenza dei motivi della ritenuta incompetenza – non era desumibile dal dispositivo. Per questo motivo, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile, in quanto privo di un oggetto attuale e concreto su cui fondarsi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la fretta nell’impugnare può essere controproducente. Se il motivo del ricorso non riguarda un errore macroscopico e auto-evidente già nel dispositivo, è fondamentale attendere il deposito delle motivazioni. Solo con il testo completo in mano è possibile costruire un’impugnazione solida e ammissibile, evitando che venga respinta per ragioni puramente procedurali. La decisione rafforza la necessità di un contraddittorio basato su atti completi, garantendo che il dibattito processuale si svolga su basi concrete e non su ipotesi.
È possibile impugnare un’ordinanza prima del deposito delle motivazioni?
Sì, ma solo a condizione che le censure si riferiscano ad aspetti della decisione che sono inequivocabilmente evidenti dal solo dispositivo e che il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessità di fare riferimento alla motivazione.
Perché in questo caso specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il Pubblico Ministero lamentava l’assenza di motivazione su un punto specifico. Tale vizio, per sua natura, non poteva essere verificato sulla base del solo dispositivo, ma richiedeva la lettura delle motivazioni, che non erano ancora state depositate al momento dell’impugnazione.
Qual è il principio generale riaffermato dalla Corte di Cassazione?
Il principio generale è che un ricorso non può essere basato sulla critica a un’omissione o a un difetto di motivazione se le motivazioni non sono ancora state rese pubbliche. Un’impugnazione di questo tipo è considerata prematura e priva di un fondamento concreto e attuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2024 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
li ricorso, proposto dai pubblico ministero del tribunale di Marsala avverso il dispositivo cleiia ordinanza con cui I tribunale del riesame di Palermo ha accolto «istanza di riesame avanzata neiVinteresse di COGNOME NOMENOME proposto in mancanza di previo avvenuto deposito delle reiative motivazioni, è inammissibile, siccome presentato per ragioni e vizi, quale la assenza dei motivi della ritenuta incompetenza del Co dei tribunale di Messina, autore della ordinanza applicativa di misura cauteiare personale impugnata, non desumibili di per sé la citato dispositivo. Come noto, infatti’ ia presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d’inammissibilità, purchè le cen sure .dedotte GLYPH si GLYPH ilferiscano GLYPH ad GLYPH aspetti GLYPH della GLYPH decisione GLYPH evincibili inequivocabiinnente dai solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessita di fare riferimento alia motivazione. (In applicazione del principio dicniarato inammIssibile il ricorso in quanto l’imputato lamentava ‘orriessc esame su tutte .;e richieste avanzate nei motivi di appello e nei motivi aQgiunti). (Sez. 2, n. 50099 dei 15/09/2017 Rv. 271331 – 01). Tale non è il caso in esame. SRAGIONE_SOCIALE
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibiie ii ricorso.
Così deciso i24/05/2024,