Ricorso Inammissibile: Limiti all’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. La Corte di Cassazione ha chiarito che non ogni doglianza può portare a una revisione della decisione, confermando la natura quasi definitiva dell’accordo tra accusa e difesa. In questo caso, il ricorso inammissibile presentato dagli imputati ha evidenziato come i motivi di appello debbano rientrare in un perimetro ben definito dalla legge.
I Fatti del Caso: Il Furto e la Sentenza di Primo Grado
Cinque individui sono stati coinvolti in un grave episodio di furto pluriaggravato, avente ad oggetto un cospicuo numero di armi da fuoco sottratte da un’armeria. A seguito delle indagini, gli imputati hanno scelto la via del patteggiamento, accordandosi con la pubblica accusa per la definizione della pena. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna ha recepito l’accordo, emettendo una sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Le Ragioni del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Nonostante l’accordo raggiunto, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza. I motivi erano vari: uno degli imputati lamentava un presunto difetto di motivazione riguardo all’applicazione dell’art. 129 c.p.p. (obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità), mentre gli altri sollevavano generici vizi motivazionali. La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato sul nascere queste argomentazioni, dichiarando ogni ricorso inammissibile.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una norma specifica e fondamentale in materia: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione limita drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Le critiche sollevate dai ricorrenti, quali il difetto di motivazione o vizi generici, esulano completamente dal novero dei motivi ammessi dalla legge.
La ratio della norma è chiara: il patteggiamento è un accordo che presuppone una rinuncia parziale al diritto di difesa in cambio di uno sconto di pena. Permettere un’impugnazione ampia e generica svuoterebbe di significato l’istituto stesso. Pertanto, la Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza le formalità di un’udienza pubblica, data la manifesta infondatezza dei motivi.
Le conclusioni
La pronuncia della Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura penale: la scelta del patteggiamento comporta conseguenze significative, tra cui una forte limitazione del diritto di impugnazione. La decisione finale ha comportato non solo la conferma della sentenza di primo grado, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta del rito alternativo e sulla consapevolezza dei suoi effetti processuali, tra cui l’impossibilità di contestare la decisione con motivi non espressamente previsti dalla legge.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per motivi specificamente elencati dalla legge, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Motivi generici, come i vizi di motivazione, non sono ammessi.
Perché i ricorsi in questo caso sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi presentati dagli imputati (difetto di motivazione e generici vizi motivazionali) non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, come in questo caso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PIETRASANTA il 27/09/2000 NOME nato a PIETRASANTA il 05/12/1995 NOME COGNOME nato a PISTOIA il 03/12/1975 COGNOME nato a ROMA il 22/09/1996 COGNOME NOME nato a PISA il 07/08/2002
avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME, NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna che, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato avente ad oggetto 47 pistole di vario calibro commesso ai danni di un’armeria (capo 1), nonché, per alcuni di essi, di ulteriori ipotesi criminose (capi 2 e 3);
Considerato che i motivi di ricorso, che deducono il difetto di motivazione sull’art. 129 cod. proc. pen. (Tauman Paolo) e generici vizi motivazionali (gli altri), esulano dal novero dei vizi deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024