Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23766 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23766 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
_date-avviscr – a-l+e-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen.) per il reato di cui
all’art., 73 comma 1, d.P.R.309/1990, è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico minist e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su
richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al dif correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’il
della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del su
ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avve sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinent
all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richi sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mi
sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/05/2025
Il Consigliere est nsore ,
Il Presidente