Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36598 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36598 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 23/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/05/2025 del Tribunale di Locri Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per
Letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Locri rigettava, in sede di questioni preliminari del giudizio immediato disposto con decreto del GIP del Tribunale di Locri in data 11 marzo 2025 nei confronti di NOME COGNOME per ricettazione di armi (capi 2, 5, 8, 11, 15, 17) e detenzione illegale di un’arma da guerra (capo 21), l’eccezione di nullità del suddetto decreto, dalla quale, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe dovuta conseguire la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari con conseguente decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare.
Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento delle ordinanze in data 21 maggio 2025, denunciando:
2.1. la violazione della legge anche processuale, in riferimento agli artt. 453, comma 2, 181, commi 2 e 3, 124, 12 e 17 cod. proc. pen. e 3 e 6 Convenzione EDU, nonchØ artt. 24 e 111 Cost., e il vizio della motivazione per l’omesso rilievo della nullità del decreto di giudizio immediato disposto soltanto per alcuni dei reati per i quali era stata applicata la misura cautelare, sussistendo la connessione tra gli stessi e quelli oggetto di provvedimento di separazione disposto a seguito della ordinanza in data 23 dicembre 2024 di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per i capi 1, 4, 7, 10, 14 e 16, poichØ doveva prevalere, per tutti i reati, il rito ordinario.
2.2. la violazione della legge anche processuale, in riferimento agli artt. 303 e 125 cod. proc. pen. e 3 e 6 Convenzione EDU, nonchØ artt. 24 e 111 Cost., e il vizio della motivazione per non essere stata dichiarata, in ragione della nullità del decreto di giudizio immediato, la perdita di efficacia della misura applicata all’imputato conseguente alla necessaria regressione del procedimento alla fase delle indagini.
2.3. la violazione della legge anche processuale, in riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 3 e 6 Convenzione EDU, nonchØ artt. 24 e 111 Cost., e il vizio della motivazione perchØ il Tribunale ha erroneamente attribuito all’iniziativa del pubblico ministero la separazione del procedimento per alcuni reati, mentre l’eccezione difensiva riguardava l’errore nel quale Ł in corso il GIP che ha emesso, nonostante la connessione, il decreto di giudizio immediato soltanto per taluni reati.
2.4. la violazione della legge anche processuale, in riferimento agli artt. 303 cod. proc. pen. e 3 e 6 Convenzione EDU, nonchØ artt. 24 e 111 Cost., e il vizio della motivazione perchØ il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’ordinanza di rigetto della eccezione avesse unicamente natura processuale, mentre riguarda la materia della libertà personale.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale, inoltre, fa presente che per i reati oggetto del procedimento separato Ł stato disposto il rinvio a giudizio e che i due procedimenti sono stati riuniti, a dimostrazione dell’artificiosa separazione operata dal GIP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Va premesso che nel corso della prima udienza del giudizio immediato, celebratasi innanzi al Tribunale di Locri in data 28 aprile 2025, la difesa eccepiva la nullità del decreto di giudizio immediato, derivante dall’illegittima separazione di una parte dei reati disposta dal pubblico ministero prima di avanzare la richiesta di rito speciale accolta dal GIP con decreto in data 11 marzo 2025, con conseguente ritenuta decorrenza dei termini di fase della misura cautelare.
1.2. Rinviata la trattazione all’udienza del 21 maggio 2025, la difesa depositava in data 20 maggio 2025 una memoria illustrativa della questione proposta alla precedente udienza, insistendo per l’accoglimento.
All’udienza dibattimentale del 21 maggio 2025, il Tribunale dava lettura dell’ordinanza reiettiva; la difesa preannunciava impugnazione, facendo presente che il provvedimento, a suo giudizio, aveva per oggetto una misura cautelare.
Il Tribunale, con ulteriore ordinanza in pari data, ribadiva la natura processuale della precedente ordinanza, ferme le iniziative della difesa.
Tanto premesso, va ribadito che non Ł consentito il ricorso avverso l’ordinanza interlocutoria, di natura processuale, assunta dal Tribunale nel corso del giudizio o negli atti preliminari, con la quale Ł rigettata una questione preliminare (pregiudiziale) di rito.
Si tratta, per espressa disposizione normativa (art. 586 cod. proc. pen.), di un atto non immediatamente impugnabile.
Resta ferma l’impugnazione, nei modi indicati, delle ordinanze in materia di libertà personale emesse nel corso del giudizio, qualora ne ricorrano i presupposti.
2.1. La giurisprudenza, del resto, Ł costante nel ritenere assente il requisito della abnormità unica ipotesi di immediata impugnazione delle ordinanze di un tale provvedimento anche quando, in ipotesi, possa determinare la regressione della fase (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 – dep. 1998, COGNOME Battista, Rv. 209606 – 01).
Se ne deve concludere che, a maggior ragione, non Ł abnorme l’ordinanza che, rigettando una questione processuale di carattere preliminare o pregiudiziale, quale quella relativa alla presunta nullità del decreto di giudizio immediato, abbia dato seguito al giudizio,
poichØ ogni doglianza va proposta con l’impugnazione della sentenza che definisce il relativo grado.
2.2. L’assenza del carattere di abnormità preclude, quindi, l’impugnazione immediata dell’ordinanza processuale in esame.
Sotto altro profilo, va rilevato che non Ł neppure consentito il ricorso immediato avverso l’ordinanza che respinge la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare.
L’art. 311 cod. proc. pen., infatti, consente il ricorso immediato unicamente avverso «le ordinanze che dispongono una misura coercitiva», sicchØ deve escludersi che sia esperibile l’impugnazione diretta dell’ordinanza che respinge una istanza di revoca di misura cautelare, la quale Ł suscettibile invece di appello ex art. 310 cod. proc. pen.
3.1. Si Ł da tempo chiarito che «in tema di impugnazione dei provvedimenti concernenti le misure cautelari personali, il ricorso immediato per cassazione (cosiddetto per saltum ) per violazione di legge Ł consentito, a norma dell’art. 311, comma 2, del codice di rito, con esclusivo riguardo alle ordinanze che dispongono la misura coercitiva, mentre per i provvedimenti che riguardano la durata della restrizione (nella specie, la pretesa estinzione della misura per decorrenza dei termini massimi di durata) deve essere proposto appello secondo il disposto degli artt. 310 e 311, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 1235 del 28/11/2003 – dep. 2004, Clemente, Rv. 228428 – 01).
3.2. Tanto premesso, nel caso in esame l’impugnazione non può essere riqualificata come appello, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 568 cod. proc. pen., poichØ il ricorso Ł rivolto in principalità avverso il provvedimento, non impugnabile, che ha respinto l’eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, tant’Ł che le doglianze in tema cautelare sono logicamente subordinate alla prima.
La riqualificazione del ricorso in appello cautelare sarebbe stata possibile ove il petitum avesse avuto per oggetto il rigetto della declaratoria di inefficacia della misura cautelare, mentre nel caso in esame la domanda principale riguarda una (inammissibile) questione di nullità del decreto di giudizio immediato, sicchØ la misura cautelare ne Ł attinta soltanto di riflesso.
3.3. In ogni caso Ł utile ricordare, a conferma della natura subordinata della questione cautelare, che non si determina l’inefficacia della misura cautelare per il superamento dei termini di fase quando l’atto che segna il passaggio di fase sia stato emesso anche con vizi di nullità ( ex multis , Sez. 1, n. 39691 del 21/10/2010, Amore, Rv. 248682 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME