Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile? Il Caso delle Ordinanze Interlocutorie
Nel complesso iter del processo penale, non tutti i provvedimenti del giudice possono essere impugnati immediatamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso inammissibile contro le ordinanze interlocutorie emesse durante l’udienza preliminare. Questa decisione offre un’importante lezione sulla strategia processuale e sui tempi corretti per sollevare eccezioni di nullità. Analizziamo insieme il caso per capire la logica dietro questa regola e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: un’Eccezione Procedurale Rigettata
Un imputato, durante l’udienza preliminare, si è trovato di fronte a una richiesta di rinvio a giudizio. La sua difesa ha sollevato un’eccezione di nullità, lamentando la mancata notifica di un verbale contenente la contestazione di una circostanza aggravante. Secondo la tesi difensiva, questa omissione violava il diritto di difesa.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) ha però rigettato l’eccezione con un’ordinanza, procedendo nel suo iter. Insoddisfatto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione direttamente contro questa ordinanza, sostenendo l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.
La Decisione della Cassazione: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della presunta violazione. La ragione è puramente procedurale ma di cruciale importanza: le ordinanze emesse dal GUP durante l’udienza preliminare su questioni procedurali non sono provvedimenti definitivi e, pertanto, non possono essere impugnate autonomamente.
La Suprema Corte ha chiarito che questi atti, definiti “interlocutori”, sono meramente strumentali alla decisione finale che il GUP è chiamato a prendere: disporre il rinvio a giudizio o emettere una sentenza di non luogo a procedere. Di conseguenza, non hanno un’autonoma capacità di ledere i diritti dell’imputato in modo definitivo in quella fase.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Le ordinanze interlocutorie, anche se relative a nullità, non sono autonomamente impugnabili perché il loro contenuto non è “definitorio”. Qualsiasi vizio che le infici non si perde, ma viene “assorbito” dal provvedimento successivo, ovvero il decreto che dispone il giudizio.
In altre parole, il momento corretto per contestare la presunta nullità (come la mancata notifica del verbale) non è attraverso un ricorso immediato contro l’ordinanza del GUP, ma attraverso l’impugnazione del decreto di rinvio a giudizio. La legge, in particolare l’art. 429 del codice di procedura penale, prevede specifiche nullità “tipiche” per il decreto che dispone il giudizio, e le eventuali irregolarità avvenute nell’udienza preliminare rientrano in questa categoria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: la concentrazione delle impugnazioni. Per evitare di frammentare il processo con continui ricorsi su questioni procedurali, la legge stabilisce momenti precisi per far valere i propri diritti. Presentare un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze negative per il ricorrente.
Come in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per la difesa, la lezione è chiara: le battaglie procedurali vanno combattute al momento giusto. Le eccezioni rigettate dal GUP devono essere riproposte come motivi di nullità del decreto di rinvio a giudizio, e non tramite un prematuro e infruttuoso ricorso in Cassazione.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione un’ordinanza del GUP che rigetta un’eccezione durante l’udienza preliminare?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. Le ordinanze interlocutorie del GUP, essendo provvedimenti non definitivi e strumentali alla decisione finale sul rinvio a giudizio, non sono autonomamente impugnabili.
Se un imputato ritiene vi sia una nullità in un atto dell’udienza preliminare, quando può farla valere?
Secondo la Corte, eventuali vizi degli atti dell’udienza preliminare rientrano tra le nullità “tipiche” che possono essere fatte valere impugnando il successivo decreto che dispone il giudizio, come previsto dall’art. 429 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
In base al provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36139 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 04/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOCERA INFERIORE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
15293/2025 -Rel. COGNOME -Ud. 24.09.2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del Gup del Tribunale di Nocera del 4 aprile 2025, che ha rigettato l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
Considerato che il ricorso – con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa determinata dalla mancata notifica del verbale contenente la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 476 comma 2 cod. pen. – è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Invero, «è inammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze interlocutorie del giudice per l’udienza preliminare, su eccezioni e questioni preliminari, anche se relative a nullità in precedenza già dichiarate, trattandosi di provvedimenti di contenuto non definitorio e non autonomamente impugnabili, in quanto meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio, i cui eventuali vizi rientrano tra le nullit “tipiche” previste dagli artt. 429 cod. proc. pen. e 61, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231» (Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020 Cc. (dep. 04/11/2020) Rv. 279767 – 01; Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991 Cc. (dep. 02/08/1991 ) Rv. 188080 – 01)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 24 settembre 2025
Il consigliere estensore