Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2852 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Santiago del Cile (Cile) il 30/11/1957
avverso il decreto del 16/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME imputato come in atti, ricor avverso il decreto di giudizio immediato emesso il 16 luglio 2024 dal Giudice le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, dott. COGNOME nei confront predetto deducendo i seguenti motivi.
1.1. Con il primo questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 11, 117 Cost., 6
Assume il ricorrente che dopo il rigetto da parte del Giudice per le inda preliminari, dott. COGNOME all’udienza del 20 giugno 2024 della istanza di applica della pena ex art. 444 cod. proc. pen., a seguito di valutazioni sul merito responsabilità, il predetto Giudice si asteneva dal prosieguo della tratta essendo il procedimento assegnato ad altro Giudice, il dott. COGNOME che udienza del 16.7.2024 rigettava la nuova istanza di applicazione della pen quanto nella precedente udienza del 20.06.2024 i difensori – a mente dell’ 458-bis cod. proc. pen. non avevano formulato richiesta di giudizio abbrevi nella medesima udienza dopo il rigetto della precedente istanza di applicazi della pena concordata.
Il thema decidedum vede sulla assoluta disparità di trattamento tra l’imputat che nell’ipotesi di giudizio immediato eserciti la facoltà di cui all’ad. 458, 1 e 2, cod. proc. pen. rispetto al medesimo imputato che percorre la scelta d all’ad. 458-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Rileva la disparità di trattamento tra il caso in cui venga avanzata richie rito alternativo ai sensi dell’art. 458-bis cod. proc. pen., ove, nel caso giudice rigetti la richiesta di patteggiamento, non può che astenersi e qui fatto viene a mancare un ulteriore giudice dell’udienza preliminare dinanzi al proporre l’istanza per altro rito alternativo, e l’ipotesi disciplinata dal comma 2 bis, cod. proc. pen., in cui, ove il giudice rigetti la richiesta di abbr condizionato, non sussiste alcuna incompatibilità del decidente a delibare ulte richieste di uno degli altri riti alternativi menzionati dalla stessa n questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata nel caso specific poiché la diversità di diritti esercitabili nell’uno caso e nell’altro compromet il diritto di difesa dell’imputato, sotto il profilo della negazione alla scel alternativo migliore e comunque per l’impossibilità per l’imputato di avere in q stessa udienza un giudice, inteso anche quale persona fisica, al quale avan richiesta di rito alternativo, atteso che la dichiarazione di astensione “s immediatamente il giudice della cognizione della causa. Il ricorrente propo quale interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata,
ritenere ammissibile la riproposizione dell’istanza di rito alternativo dinan diverso giudice individuato dal Presidente del Tribunale che ha autorizza l’astensione del primo giudice.
1.2. Con il secondo motivo abnormità funzionale del provvedimento impugnato, posto che l’unica possibilità che l’imputato aveva era quella avanzare istanza di definizione del procedimento con rito alternativo innanzi Giudice della udienza del 16 luglio 2024, dott. COGNOME che – ove avesse rigetta l’istanza di applicazione della pena – avrebbe dovuto permettere l’esercizio d facoltà di cui all’art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, il provvedim impugnato ha impedito il proseguimento del processo in modo conforme a legge, sull’errato rilievo che la istanza di giudizio abbreviato doveva essere prop dinanzi al giudice che si era astenuto. Cosicché, il decreto impugnato deve esse rimosso con la sostanziale rimessione in termine dell’imputato per avanzare un dei riti alterativi di cui all’art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen. innanzi al per le indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile secondo il condivisibile orientamento per il qua è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giud immediato trattandosi di un provvedimento che, in mancanza di una espressa previsione normativa, non è impugnabile (Sez. 3, n. 40673 del 05/05/2016 Rv. 267897), essendo precisato in motivazione che la questione della ritua instaurazione del rito speciale può essere proposta nella fase degli atti introd al dibattimento, per ottenere la restituzione del provvedimento emesso dal G.U.P ovvero costituire motivo di impugnazione ordinaria avverso l’eventuale sentenza di condanna resa all’esito del dibattimento illegittimamente instaurato.
La inammissibilità della impugnazione designa l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 26/11/2024.