Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24217 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24217 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCO il 29/02/1964
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi
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confronti dalla Corte di appello di
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, n accoglimento della richiesta di concor- dato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i
motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena;
– che il ricorrente deduce il presunto errore nel quale sarebbero incorse le parti, risultando «esplicitata una rinuncia al motivo inerente l’eccessività della pena
motivo che, in realtà, non è tra quelli posti all’attenzione e valutazione della Corte se non in una mera formula di stile finale strettamente connessa alla richiesta di
concessione delle attenuanti generiche invece dettagliatamente argomentata nei motivi di appello»; che il ricorrente chiede di annullare con rinvio la sentenza im-
pugnata alla fine di eliminare «l’incongruenza rilevata in merito alla formazione dell’accordo e, conseguentemente, accogliendo l’accordo sulla pena tra le parti, …
di concedere le attenuanti generiche confermando, quindi, la riduzione proposta e confermando nel resto»;
– che il ricorso appare confuso e poco comprensibile; che, dagli atti, risulta che le parti avevano concordato la pena negli stessi termini di quella recepita in
sentenza e avevano rinunciato a tutti i restanti motivi di impugnazione;
– che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile alla luce della modalità defini- toria prescelta, poiché l’imputato non può porre in discussione la misura della pena
liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale e inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsabilità dell’imputato, effettuato dal giudice di primo grado;
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente