Ricorso Inammissibile Contro l’Archiviazione: La Cassazione Fa Chiarezza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i rimedi esperibili contro un decreto di archiviazione. La Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ribadisce un principio fondamentale sulle corrette vie di impugnazione, un monito per le parti offese e i loro difensori sui rischi di percorrere strade processuali non più consentite dalla legge. Questo caso evidenzia come le riforme normative abbiano modificato gli strumenti a disposizione del cittadino che si ritiene leso da un reato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con un decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di La Spezia. La persona offesa, ritenendo ingiusta tale decisione, ha presentato un reclamo allo stesso Tribunale. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato il reclamo. La ragione del rigetto risiedeva nel fatto che il G.i.p., prima di archiviare, aveva correttamente gestito l’opposizione della parte offesa, fissando un’udienza e garantendo il contraddittorio con il difensore. Secondo il Tribunale, il reclamo era stato quindi utilizzato al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge.
Non arrendendosi, la persona offesa ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando dubbi sulla costituzionalità della norma che limita l’impugnabilità del provvedimento e sulla presunta violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3016/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. La Suprema Corte ha stabilito che, a seguito delle recenti riforme, il ricorso per cassazione non è più lo strumento corretto per contestare un provvedimento di archiviazione. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per chi intasa la giustizia con ricorsi non consentiti.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un’interpretazione chiara e rigorosa delle norme processuali, in particolare dell’art. 410 bis del codice di procedura penale. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
1. Esclusività del Reclamo: La legge ora prevede che l’unico mezzo per contestare un provvedimento di archiviazione sia il reclamo al tribunale. Tuttavia, questo strumento non è sempre disponibile, ma è limitato a specifici casi di nullità, come ad esempio la mancata notifica dell’avviso di archiviazione alla parte offesa che ne aveva fatto richiesta.
2. Superamento del Ricorso per Cassazione: La possibilità di ricorrere direttamente in Cassazione, che esisteva in passato, è stata eliminata. La Corte cita precedenti sentenze (come la n. 41612 del 2019) che avevano già consolidato questo orientamento. L’intento del legislatore è stato quello di creare un filtro per evitare che la Suprema Corte venisse sommersa da ricorsi su questioni che possono essere risolte in sede di merito.
3. Procedura Semplificata: Poiché il ricorso era palesemente inammissibile, la Corte ha utilizzato la procedura de plano (art. 610, comma 5 bis c.p.p.), decidendo sulla base degli atti scritti senza la necessità di un’udienza, a ulteriore dimostrazione della chiara infondatezza dell’impugnazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un importante promemoria sull’importanza di utilizzare gli strumenti processuali corretti. Per la persona offesa, la decisione sottolinea che la battaglia contro un’archiviazione deve essere condotta con precisione, impugnando il provvedimento solo quando si verificano le specifiche violazioni procedurali previste dall’art. 410 bis c.p.p. Tentare di forzare la mano con un ricorso per cassazione non solo è inutile, ma si rivela anche economicamente dannoso. La decisione rafforza il ruolo del reclamo come unico baluardo contro le archiviazioni “viziate”, ma ne circoscrive l’applicazione a casi ben definiti, escludendo un controllo generalizzato sul merito della decisione del G.i.p. da parte della Cassazione.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro un decreto di archiviazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l’archiviazione non è più previsto il ricorso per cassazione, ma il reclamo al tribunale per specifici vizi di nullità.
Qual è il rimedio corretto contro un’ordinanza di archiviazione viziata?
Il rimedio previsto dalla legge è il reclamo al tribunale, ma può essere proposto solo per i particolari casi di nullità espressamente indicati dall’art. 410 bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
Cosa succede se si presenta un ricorso non consentito dalla legge, come in questo caso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, quattromila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di LA SPEZIA
dato avviso alle parti’,
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di La Spezia ha pronunciato decreto di archiviazione del 16.12.2022 cui hanno presentato reclamo la persona offesa del procedimento COGNOME NOME presso il Tribunale di La Spezia che con decreto impugnato in questa sede lo ha rigettato in quanto mezzo di impugnazione esperito fuori dei casi consentiti avendo il AVV_NOTAIO all’esito dell’opposizione proposta fissato udienza ed effettuato il contraddittorio con il difensore della parte opponente.
Con il presente ricorso COGNOME NOME a mezzo del difensore di fiducia intende sollecitare con due motivi la questione di costituzionalità e la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in relazione alla non impugnabilità del provvedimento emesso a seguito di reclamo ex art. 419 bis cod proc pen;
considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell’art. 410 bis cod, proc. pen., I ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.;
ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l’archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall’art. 410 b commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023 e n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2024