Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28412 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 06/09/1969
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME COGNOME è inammissibile.
E’ generico il motivo con cui si lamenta la mancata motivazione su profili ritenuti rilevanti, a fronte di una motivazione sul punto trascurata dalla difesa,
sebbene con essa i giudici abbiano, in ordine al reato ex art. 256 comma 1 lett.
b) del Dlgs. 152/06, illustrato adeguatamente
. la avvenuta commissione di
attività non autorizzata di raccolta e trasportoiii i- ifiu i pericolosi: sia in base al
rilievo per cui l’imputato veniva colto alla guida di un veicolo contenente tre carcasse di vetture sena alcuna autorizzazione o iscrizione o comunica,zione e di
ogni formulario, sia in base a quello per cui la presenza di una gru sul veicolo e la peculiare tipologia di rifiuto portava logicamente ad escludere qualsiasi ipotesi
di occasionalità. Coerente è la esclusione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. già
in ragione della pericolosità dei rifiuti trasportati. Né il fatto risalente
23.9.2017 poteva considerarsi prescritto alla data di pubblicazione della sentenza del 11.3.2021, anche a fronte di un periodo di sospensione di un anno
e tre mesi e della sospensione della prescrizione, ulteriore, in ragione della cd. L.
Orlando, trattandosi di fatti compresi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 come esplicitato in sentenza.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 04/07/2025.