Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una tappa cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un errore può costare caro. L’ordinanza in esame dichiara un ricorso inammissibile, condannando il proponente non solo al pagamento delle spese, ma anche a una considerevole sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 21 maggio 2024. Un soggetto, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Corte di Cassazione per ottenere la riforma della pronuncia.
Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere, ha preso la sua decisione nell’udienza del 26 marzo 2025.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. La sua decisione si è fermata a un livello preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo significa che l’atto introduttivo del giudizio mancava dei presupposti formali o sostanziali che la legge richiede per poter essere esaminato. Le ragioni specifiche non sono esplicitate nel breve testo dell’ordinanza, ma possono includere motivi come la tardività della presentazione, la mancanza di motivi di diritto validi o altri vizi procedurali.
Le Conseguenze Economiche della Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. La Corte ha condannato il ricorrente a subire due conseguenze economiche dirette:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Versamento di 3.000 euro: una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o presentati senza il dovuto rispetto delle norme procedurali.
Le Motivazioni
L’ordinanza, per sua natura sintetica, non entra nel dettaglio delle motivazioni che hanno portato a riscontrare l’inammissibilità del ricorso. Tuttavia, la motivazione della condanna economica è implicita nella decisione stessa. La legge prevede che la parte che introduce un giudizio di impugnazione in modo temerario o proceduralmente scorretto debba farsi carico non solo dei costi generati, ma anche di una sanzione che va a beneficio della collettività attraverso la Cassa delle ammende. La decisione della Corte è quindi una diretta applicazione di questo principio, che mira a salvaguardare l’efficienza del sistema giudiziario, scoraggiando abusi del diritto di impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il diritto di ricorrere in Cassazione deve essere esercitato con la massima perizia e consapevolezza. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma rilevante alla Cassa delle ammende serve a responsabilizzare le parti e i loro difensori, sottolineando che l’accesso alla giustizia di ultima istanza è una risorsa preziosa da non sprecare con iniziative processuali prive dei necessari requisiti di legge.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a rigettare l’impugnazione per vizi di forma o di sostanza. La decisione impugnata diventa così definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
È un fondo statale che raccoglie le sanzioni pecuniarie inflitte nei procedimenti penali. Le sue risorse sono destinate a finanziare programmi per il recupero dei detenuti e per il miglioramento delle infrastrutture carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20456 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20456 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 22/02/1980
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riqualificando l’originaria imputazione, ha dichiarato la responsabilità dell’imputato
reato di cui agli artt. 48 e 477 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazion posta alla base della dichiarazione di responsabilità – oltre ad essere costituito da mere doglian
in punto di fatto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ed invero, mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deri
l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dall decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; la Corte territoriale con
motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento veda pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente