Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Comporta Sanzioni
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, una fase delicata che richiede rigore tecnico e sostanziale. Un’ordinanza recente della settima sezione penale ci offre uno spunto per analizzare le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non solo chiude la porta a ulteriori riesami del caso, ma comporta anche significative sanzioni economiche per chi lo ha proposto. Approfondiamo la vicenda per comprendere le implicazioni pratiche di tale pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno nel settembre 2024. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione. Il procedimento è giunto all’udienza del marzo 2025, durante la quale il collegio giudicante ha esaminato la ricevibilità dell’atto di impugnazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha concluso il suo esame con una pronuncia netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per questo tipo di impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice e onerosa per il ricorrente.
In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, è stato sanzionato con il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È interessante notare, inoltre, la decisione della Corte di non procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, una scelta discrezionale basata sulle specifiche circostanze del caso.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza sia sintetica e non dettagli le specifiche ragioni dell’inammissibilità (come spesso accade in questo tipo di provvedimenti), le motivazioni delle conseguenze economiche sono chiare e radicate nella legge processuale. La declaratoria di ricorso inammissibile scatta quando l’impugnazione presenta vizi che ne impediscono l’esame nel merito. Questi possono includere il mancato rispetto dei termini, la presentazione per motivi non consentiti, o la manifesta infondatezza dei motivi stessi.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e deterrente. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte, un organo preposto a garantire l’uniforme interpretazione della legge (funzione nomofilattica) e non a riesaminare i fatti del processo. La quantificazione della somma, in questo caso tremila euro, rientra nel potere discrezionale della Corte, che la commisura alla gravità della colpa nella proposizione del ricorso. Infine, la scelta di non liquidare le spese alla parte civile, pur essendo una decisione a favore del ricorrente, sottolinea la discrezionalità del giudice nel valutare ogni aspetto del procedimento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: adire la Corte di Cassazione non è una formalità. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma si trasforma in un costo economico tangibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione alla Cassa delle ammende rappresenta una conseguenza diretta e severa, pensata per preservare l’efficienza e la funzione del massimo organo giurisdizionale. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea la necessità di una valutazione attenta e scrupolosa prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio, assicurandosi che i motivi di ricorso siano solidi, pertinenti e conformi ai rigidi requisiti di legge.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di impugnazione presentava vizi di forma, era fuori termine, o basato su motivi non ammessi dalla legge. La richiesta viene respinta in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo è stabilito dalla Corte, da versare alla Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Il ricorrente deve sempre pagare le spese della parte civile in caso di inammissibilità?
No. Come dimostra questo caso, la Corte può decidere di non procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile. È una valutazione che spetta al giudice in base alle circostanze concrete del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23072 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23072 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ULM( GERMANIA) il 19/03/1971
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 36714/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, le conclusioni della parte civile (condanna ai fini civ il reato previsto dall’art. 368 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità ai fini civili, alla delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi ai fini della domanda risarcitoria;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall’altra, obiettivamente gen rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 5 es
seguenti sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
Ritenuto, in ragione del contributo in concreto offerto, di non dover procedere al liquidazione delle spese per il grado di giudizio in favore della parte civile;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025.