Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28753 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 28/10/1997
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato COGNOME
NOME.
Rilevato che:
– la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo
l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
– la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de
plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla
già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Il Prsidnte
Il Consigliere estensore
Così deciso il 24 giugno 2025