Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26071 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26071 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il 20/04/1998
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Paler
confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Palermo, che av
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli
112, n. 4, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.;
– che l’unico motivo di censura, afferente alla sussistenza di un valido
probatorio a sostegno della ritenuta responsabilità, è generico per indetermin
perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. pr
quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta
pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla bas
censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i r
mossi ed esercitare il proprio sindacato;
– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib
all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Presidente
Il Consigliere estensore