Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ROMA il 21/06/1991
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, in parte perché volto a ottenere una alternat rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (e ciò in riferim
versione dei fatti fornita dall’imputato e agli, irrilevanti, motivi dell’allontanamento d degli arresti domiciliari; sul punto cfr. Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876), in p
perché relativo all’omesso esame di censure non involgenti nullità (mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale);
ritenuta manifestamente infondata anche la censura relativa all’illogicità e a contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c
pen., in quanto sul punto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito n
censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.