Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Condanna a Pagare
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione. Comprendere i limiti del giudizio di legittimità è fondamentale per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche significative sanzioni economiche. Questo caso riguarda il rigetto di un’istanza per un permesso premio e la successiva impugnazione, dichiarata inammissibile perché basata su motivi non consentiti.
I Fatti del Caso
Un detenuto si era visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza un reclamo relativo alla negazione di un permesso premio. Ritenendo la decisione ingiusta e la motivazione carente, il soggetto ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte dei giudici.
Il nucleo della contestazione si basava sulla presunta erronea valutazione dei fatti e delle circostanze personali del detenuto, elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare alla concessione del beneficio. Tuttavia, l’approccio scelto per l’impugnazione si è rivelato proceduralmente errato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 20 giugno 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se il permesso premio dovesse essere concesso o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano tra quelli per cui è possibile rivolgersi al giudice di legittimità.
Le Motivazioni sul ricorso inammissibile
Il punto centrale della motivazione risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti del caso come farebbe un tribunale di primo o secondo grado. Il ricorrente, infatti, non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma chiedeva ai giudici di legittimità una “rivalutazione di aspetti in fatto”.
In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di sostituire il proprio giudizio a quello del Tribunale di Sorveglianza nell’apprezzamento degli elementi di fatto, un’operazione che esula completamente dalle sue competenze. I giudici hanno ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse già “congruamente apprezzato” i fatti nella sua decisione. Pertanto, tentare di ottenere una nuova valutazione in sede di legittimità costituisce un motivo non consentito, che conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è duplice e severa. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e più pesantemente, è stato condannato al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, viene applicata quando non emergono elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve essere utilizzato solo per denunciare vizi di legittimità (errori di diritto o motivazioni palesemente illogiche o inesistenti) e non come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare gli aspetti di fatto del caso, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte, la quale si occupa solo di questioni di legittimità e corretta applicazione della legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali sia una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un giudice di merito?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove o i fatti per stabilire come si sono svolti gli eventi. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano fornito una motivazione logica e coerente per la loro decisione, senza sostituire la propria valutazione a quella del tribunale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
ri
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da COGNOME NOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, il ricorrente mira – in concreto- ad una rivalutazione di aspetti in f che risultano congruamente apprezzati nella decisione dei giudici del merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il (Presidehte