Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15366 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COGNOME nato a ROMA il 02/02/1972
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME;regorio
NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 ci.P.R. 115/2002.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo
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nico di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, conceri iendo
realtà !a ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamnto dei materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla sciusiva
competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché tI sata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su cor divisibili massime di esperienza e convergente con quello dei Tribunale.
Considerato, quanto alla lagnanza riguardante l’elemento soggetlivo del reato, che, contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa, i giudici d appello
hanno indicato congrue e non illogiche argomentazioni per cui debba itenersi che l’imputato fosse consapevole della falsità di quanto dichiarato, non essendo
credibile la versione dei fatti da questi resa alla luce delle circostanze in’ licate motivazione (cfr. pag. 4 della motivazione).
Rilevato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della mma di
curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnei te delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ;a dele ammende,
Così deciso il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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