Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione costa cara
Presentare un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione non è una mossa priva di conseguenze. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, con particolare attenzione agli esborsi economici a carico del proponente. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo della giustizia penale.
I fatti del caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un cittadino, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’obiettivo del ricorrente era, presumibilmente, ottenere una riforma della decisione di secondo grado che lo vedeva soccombente. Tuttavia, il suo tentativo di portare il caso all’attenzione della Suprema Corte ha avuto un esito ben diverso da quello sperato.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale, ha esaminato l’atto e, senza entrare nel merito della questione, ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che i giudici abbiano dato ragione o torto nel merito alla Corte d’Appello, ma semplicemente che l’impugnazione non possedeva i requisiti di forma e di sostanza necessari per essere discussa in quella sede. Il giudizio di Cassazione, infatti, è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti.
Le motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Questa prassi è comune per provvedimenti di natura prettamente processuale. La motivazione risiede implicitamente nella stessa declaratoria di inammissibilità. Ciò indica che il ricorso, ad un’analisi preliminare, è risultato carente dei presupposti richiesti dal codice di procedura penale per l’accesso al giudizio di legittimità. Le cause possono essere molteplici: dalla tardività della presentazione, alla genericità dei motivi, fino al tentativo di sottoporre alla Corte una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono state immediate e significative per il ricorrente. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere l’atto, ma ha condannato l’individuo al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni avventate o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La pronuncia ribadisce un principio cardine: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e cognizione di causa, poiché un ricorso inammissibile si traduce non solo in una sconfitta processuale, ma anche in un concreto onere economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. La Corte, quindi, non valuta se la decisione precedente fosse giusta o sbagliata, ma si ferma a un controllo preliminare di regolarità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’ordinanza, la parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo specifico caso pari a 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il testo del provvedimento si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire sulle conseguenze economiche. In queste ordinanze procedurali, spesso le ragioni specifiche non vengono dettagliate, essendo implicite nella violazione delle norme che regolano l’accesso al giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14929 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 27/07/1966
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita’ a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione della
legge penale e la carenza motivazionale in relazione agli artt. 62
bis,
132 e 133
cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché
sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 5 della sentenza impugnata
sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena alla luce dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Consigliere COGNOME