Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14911 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14911 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MOSCUFO il 27/10/1954
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato a viso alle parti;
udita la elazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i cinque motivi di ricorso, tutti incentrati sull’affermazione di
responsabilità ed improntati alla rivalutazione della situazione di fatto, senza proporre alcuna reale critica di legittimità, sono ripetitivi, e pertanto generici, delle
doglianze proposte nel corso del giudizio di merito;
ritenuto, che per le modalità redazionali, il ricorso si configura nel suo
complesso, come un atto di appello, diretto a riproporre in questa sede, letture alternative del fatto, senza elevarsi alla formulazione di una critica di legittimità;
pertanto, che i motivi sono generici e comunque manifestamente infondati, rendendo perciò il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il C nsigliere Estensore