Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Costa Caro
Presentare un’impugnazione in un processo penale è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali. Un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti da un ricorso inammissibile. Questo provvedimento non solo chiude la porta a un ulteriore esame del caso, ma impone anche significative sanzioni economiche a carico di chi ha agito in giudizio senza i dovuti presupposti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo il 14 febbraio 2024. Il ricorrente, un uomo nato a Palermo nel 1974, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi ai giudici di legittimità. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale e discusso nell’udienza del 5 maggio 2025.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le sue Conseguenze
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e perentoria. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti essenziali che ogni ricorso deve possedere per poter essere esaminato. La conseguenza di tale declaratoria è stata duplice e gravosa per il ricorrente: è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Le Motivazioni
Il testo del provvedimento è estremamente sintetico e si concentra sul dispositivo finale (P.Q.M. – Per Questi Motivi), senza esporre nel dettaglio le ragioni giuridiche specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, la motivazione risiede implicitamente nella stessa dichiarazione di inammissibilità. In procedura penale, le cause di inammissibilità sono tassativamente previste dalla legge e possono riguardare, ad esempio, il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione, la carenza di legittimazione del ricorrente, o la manifesta infondatezza dei motivi addotti. La decisione della Corte presuppone quindi la verifica di una di queste criticità, talmente evidente da non rendere necessario un esame approfondito del merito della questione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’importanza di un approccio ponderato e tecnicamente corretto nell’esercizio del diritto di impugnazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una semplice archiviazione, ma un atto giurisdizionale che comporta conseguenze economiche tangibili. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario, sanzionando l’abuso dello strumento processuale. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti competenti in grado di valutare attentamente le reali possibilità di successo di un ricorso prima di intraprendere un percorso giudiziario che, se infondato, può rivelarsi molto costoso.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che l’impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminata nel merito, venendo così respinta in via preliminare dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20007 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20007 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 19/12/1974
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/P/RG. 5013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di resistenza e lesioni aggravate;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti
giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operant avevano ricostruito l’intera vicenda delittuosa e l’elemento psicologico del reato evincibile dal
condotta violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti ben consapevole che fossero tali non solo per placca e radio di servizio, ma anche per la frase pronunciata di lasciare andare
il figlio (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/05/2025