Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche della Decisione della Cassazione
L’accesso alla giustizia e il diritto di impugnare una decisione sfavorevole sono pilastri del nostro ordinamento. Tuttavia, l’esercizio di tale diritto deve avvenire nel rispetto di precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insuperabile nel percorso giudiziario, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche per chi lo propone. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare proprio questo aspetto, chiarendo cosa accade quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte.
Il Contesto Processuale: l’Ordinanza in Esame
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La Suprema Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza, un provvedimento che, a differenza della sentenza, decide solitamente su questioni procedurali. In questo caso, l’esito è stato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo tipo di sanzione è la diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Principio del Ricorso Inammissibile e le Sanzioni
Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che non può essere esaminata nel merito perché priva dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Le cause di inammissibilità sono molteplici: può essere presentato fuori termine, da un soggetto non legittimato, per motivi non consentiti dalla legge o, come spesso accade in Cassazione, perché le censure sono generiche, manifestamente infondate o mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Quando la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità, la legge prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Questa sanzione non ha natura risarcitoria, ma serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. I fondi raccolti vengono versati alla Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il miglioramento delle strutture carcerarie e il reinserimento sociale dei detenuti.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento, per sua natura, non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, la decisione stessa di condannare il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria è la manifestazione della motivazione implicita della Corte. Si può dedurre che i giudici abbiano ravvisato nel ricorso una carenza dei presupposti richiesti dalla legge per un esame nel merito. La motivazione di tale condanna risiede nel potere-dovere della Corte di sanzionare l’abuso dello strumento processuale, al fine di preservare la propria funzione di giudice della legittimità e di non disperdere risorse per esaminare impugnazioni che mancano di fondamento giuridico.
Conclusioni
La decisione analizzata, sebbene sintetica, è estremamente chiara nel suo messaggio: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, riservato a questioni di legittimità e non a un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La sanzione per il ricorso inammissibile non è un mero automatismo, ma un deterrente essenziale per garantire l’efficienza della giustizia. Per i cittadini e i loro difensori, ciò si traduce nella necessità di valutare con estremo rigore e professionalità i motivi di ricorso, consapevoli che un’impugnazione superficiale o temeraria comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche un concreto esborso economico.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso.
La decisione di quale corte era stata impugnata?
Il ricorso era stato presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 12/11/2024.
Che tipo di provvedimento ha emesso la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza, ovvero un provvedimento che decide su questioni procedurali, in questo caso sancendo l’esito dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19149 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19149 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 18/11/1979
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi, relativi alla n configurabilità del delitto di cui all’art. 582 cod. pen. ed al diniego delle circostanze att
generiche, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
Il Consigliere, ,estensore
Il Presid nte