Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21021 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il 17/01/1978
avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazio giuridica del fatto e, in particolare, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve
rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa 1’11 settembre 2024 dal
G.I.P. del Tribunale di Novara, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 2 di reclus ed euro 16.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 81, comma 1, cod. pen. e art
commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Novara il 9 febbraio 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richi sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mi
sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcu criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini del tutto gen
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali v r .17a Llyersament’Odella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.