Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20838 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20838 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 11/12/1996
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui
all’art. 624-bis, comma 3, in relazione all’art. 625, n. 2), 1° e 2° ipotesi, e n. 5),
99, comma 3, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. – è
manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del
riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 625- bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per
l’individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del
giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 280850 –
01); nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte non risulta illogica ovvero contraddittoria, avendo correttamente applicato i principi di diritto di questa Corte
al caso di specie ove l’imputato non aveva riferito circostanze aventi utilità o concretezza nell’individuazione dei complici del reato di furto (cfr. pag. 4 sent.
impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estensore COGNOME9>
Il Presidente