Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29745 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 19/12/1975
Mente provvedimento °Mettere le generalità e Ol altri dati identificatibi a norma Miran. 52 diga. 156/03 in quante RdiagOato d’ufficio trailléleeta 4 perh timpeeídiéektoo avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso e preso atto della rinuncia al mandato da parte dell’avvocato NOME COGNOME e della nomina di un nuovo difensore di
ufficio al quale è stata regolarmente notificata la fissazione dell’udienza.
Osservato che le censure proposte sono generiche al confronto con l’articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, delle dinamiche familiari raccontate
dalla persona offesa, e che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni di un teste e nei certificati medici attestanti le lesioni perpetrate dall’imputato (pag.7-15).
Il motivo sulla attendibilità della persona offesa è riproduttivo di censure già
adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, che ha motivato sulla genuinità, spontaneità e coerenza del narrato della stessa, oltre che sui riscontri alle sue
dichiarazioni.
Peraltro, la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel
compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, il che
non è nella fattispecie.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.