Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Quando si affronta un percorso giudiziario, l’esito di un ricorso può dipendere non solo dal merito della questione, ma anche dal rigoroso rispetto delle norme procedurali. Un esempio emblematico è rappresentato dal caso del ricorso inammissibile, una decisione che impedisce alla Corte di esaminare la fondatezza delle doglianze. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che mette in luce le conseguenze di tale esito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo difensore, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma decisa, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso dell’impugnazione. I giudici supremi, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e dato avviso alle parti, hanno dichiarato il ricorso proposto semplicemente inammissibile. Questa pronuncia non entra nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello della verifica dei presupposti per un valido accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità (che possono variare dalla tardività del ricorso alla manifesta infondatezza dei motivi), essa è molto chiara sulle conseguenze che ne derivano. La declaratoria di inammissibilità comporta due importanti sanzioni processuali a carico del ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere tutti i costi relativi al procedimento dinanzi alla Cassazione. Questo principio generale stabilisce che chi soccombe in giudizio, o dà causa a un’attività giurisdizionale risultata vana, deve farsi carico delle relative spese.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma pecuniaria, fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una finalità dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
La decisione, quindi, pur non esprimendosi sul merito, sancisce la definitività della sentenza impugnata e aggrava la posizione del ricorrente con oneri economici significativi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale sull’importanza della diligenza e della perizia tecnica nella redazione e proposizione dei ricorsi, specialmente in Cassazione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza sfavorevole, ma espone il cittadino a conseguenze economiche rilevanti. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti che possano valutare attentamente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio, evitando così costi aggiuntivi e la cristallizzazione definitiva della condanna.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non è stato esaminato nel merito perché mancava di uno dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La Corte, in pratica, non ha valutato se le ragioni del ricorrente fossero giuste o sbagliate, ma si è fermata a una verifica preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali del giudizio in Cassazione, sia una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso cosa comporta per la sentenza impugnata?
Comporta che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva e non più impugnabile. Di conseguenza, la decisione di condanna o assoluzione contenuta in quella sentenza acquista piena efficacia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18322 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il 08/10/1991
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29697/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. p
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dell di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla ritenuta recidiva, al g
bilanciamento e al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto
motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 1 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.