Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Quando questi non vengono soddisfatti, il risultato è la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione con conseguenze economiche e processuali ben precise per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’occasione preziosa per analizzare i motivi che portano a tale esito e le relative implicazioni, in particolare per quanto riguarda le spese legali.
I Fatti del Caso: un Appello Respinto in Partenza
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale. Il ricorrente basava il suo appello principalmente su due motivi: il primo legato a un presunto legittimo impedimento del proprio difensore, che non avrebbe potuto partecipare a un’udienza cruciale; il secondo, invece, faceva riferimento a istituti giuridici non pertinenti al tipo di processo (rito ordinario) con cui si era giunti alla condanna.
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e, senza entrare nel merito della questione, ha concluso per la loro manifesta infondatezza, dichiarando il ricorso inammissibile.
Analisi dei Motivi di Inammissibilità: un ricorso inammissibile per due ragioni
La decisione della Corte si fonda su una valutazione preliminare che blocca l’esame del ricorso nel merito. Vediamo perché i motivi sono stati ritenuti palesemente infondati.
Il mancato legittimo impedimento
Il primo motivo di doglianza riguardava un presunto legittimo impedimento del difensore. Tuttavia, la Corte ha sottolineato un aspetto procedurale fondamentale: non risultava da nessuna parte che questo impedimento fosse stato “prontamente comunicato al giudice procedente”. La tempestiva comunicazione è un requisito essenziale affinché un impedimento possa essere considerato valido ai fini di un rinvio o di una successiva contestazione. In sua assenza, la doglianza è priva di qualsiasi fondamento.
Un motivo di ricorso non pertinente
Il secondo motivo è stato definito “del tutto eccentrico” rispetto al procedimento. Il ricorrente ha invocato principi legati al rito del patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.), mentre il suo processo si era svolto con il rito ordinario. Questo tipo di errore, che dimostra una non comprensione del percorso processuale, rende il motivo di ricorso irricevibile e, di conseguenza, manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, basandosi sull’art. 616 del codice di procedura penale, ha tratto le dovute conseguenze dalla dichiarazione di inammissibilità. La norma prevede che il ricorrente, in questi casi, debba essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge impone il versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. L’importo di tale sanzione è determinato discrezionalmente dal giudice in base alla natura delle questionioni sollevate; in questo caso, è stato quantificato in 3000 euro, una cifra ritenuta equa.
Un passaggio molto importante dell’ordinanza riguarda la posizione della parte civile. La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando anche le Sezioni Unite: quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si dispone la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. La logica è che, data l’evidente inconsistenza del ricorso, la memoria difensiva della parte civile per contrastarlo diventa “superflua”. Di fatto, la palese infondatezza del ricorso fa sì che la pretesa dell’imputato sia destinata a fallire a prescindere dall’intervento della parte civile, la cui attività difensiva non è quindi ritenuta necessaria per l’esito del giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere attentamente ponderata. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per il proponente.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Condanna alle Spese: Il ricorrente è tenuto a pagare tutte le spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Sanzione Pecuniaria: Oltre alle spese, scatta una condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico ammonta a 3000 euro.
3. Nessuna Spesa per la Parte Civile: Viene confermato il principio per cui, in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza, non si è tenuti a rimborsare le spese legali alla parte civile costituitasi nel processo. Questo rappresenta un importante chiarimento per definire il perimetro delle conseguenze economiche di un ricorso fallito in partenza.
Cosa comporta economicamente la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
L’appellante viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
In caso di ricorso inammissibile, l’imputato deve pagare anche le spese legali della parte civile?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che, quando il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile, non viene disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché la sua attività difensiva è considerata superflua.
Qual è un requisito fondamentale perché un ‘legittimo impedimento’ del difensore sia valido come motivo di ricorso?
L’ordinanza chiarisce che il legittimo impedimento deve essere ‘prontamente comunicato’ al giudice procedente. La mancanza di una prova di tale tempestiva comunicazione rende il motivo di appello infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SPOLETO il 25/09/1988
avverso la sentenza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non risulta in alcun modo che l’invocato legittimo impedimento del difensore fosse stato prontamente comunicato al giudice procedente;
ritenuto che il secondo motivo è del tutto eccentrico rispetto al procedimento che non si è definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ma con rito ordinario;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso di COGNOME consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Infine va ricordato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché attesa la manifesta infondatezza del ricorso la memoria volta a contrastare la pretesa dell’imputato appare superflua rispetto al particolare rito in considerazione (Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo; Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.