Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19178 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19178 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONREALE il 02/01/1975
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per il seguente ordine di ragioni: a) il primo moti costituito da doglianze, per lo più in fatto, volte a sollecitare, sulla base delle mere asser
del ricorrente, una non consentita rivalutazione delle fonti di prova e, comunque, è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla configurabilità delle invocate scriminan
giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giurid dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 10); b) il secondo motivo non è stato
dedotto in appello e, in ogni caso, i suoi presupposti non emergono con evidenza dagli atti; c il terzo motivo investe la determinazione del trattamento punitivo e il diniego delle circosta
attenuanti generiche e delle attenuanti di cui all’art. 61, n. 1 e 2 cod. pen., benché la sent impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle
deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 11);
ritenuto, inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di esclusione del punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., può essere ri nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti ded nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. (Sez. 6, n. 365 27/10/2020, COGNOME, Rv. 280118 – 02);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 aprile 2025
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