Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze Economiche
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze di un ricorso inammissibile presentato dinanzi alla Corte di Cassazione. Sebbene il provvedimento sia molto sintetico, la sua analisi rivela importanti principi della procedura penale, in particolare riguardo ai requisiti di accesso al giudizio di legittimità e alle sanzioni previste per chi tenta di adire la Suprema Corte senza un valido fondamento giuridico. Questo articolo esplora i dettagli del caso e le implicazioni pratiche della decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 18 settembre 2024, decideva di impugnare tale decisione presentando ricorso per Cassazione. Il ricorso veniva assegnato alla Settima Sezione Penale, la quale ha il compito di effettuare un primo vaglio sulla ammissibilità delle impugnazioni prima che queste, eventualmente, vengano rimesse alle sezioni competenti per la trattazione nel merito.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, riunita in udienza, ha esaminato il ricorso e, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La conseguenza diretta di tale declaratoria non è stata solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche una condanna accessoria di natura economica. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo tipo di sanzione pecuniaria è specificamente prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Decisione
Il provvedimento in esame, essendo un’ordinanza emessa in forma semplificata, non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, in via generale, un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tutte riconducibili alla violazione delle norme procedurali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Le cause più comuni includono:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica in modo chiaro e preciso quali violazioni di legge sarebbero state commesse nel giudizio precedente.
* Proposizione di questioni di fatto: Il ricorrente tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito, compito che esula dalle competenze della Suprema Corte.
* Motivi manifestamente infondati: Le argomentazioni presentate sono talmente prive di pregio giuridico da non meritare un esame approfondito.
La condanna al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende trova la sua motivazione proprio nella funzione deterrente della norma: evitare un abuso dello strumento processuale e un ingolfamento del sistema giudiziario con impugnazioni prive dei necessari requisiti di serietà e fondatezza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione chiarisce con forza un principio cardine: l’accesso al giudizio di legittimità è un rimedio eccezionale, riservato a censure di pura violazione di legge e non a un terzo riesame del merito della vicenda. La dichiarazione di ricorso inammissibile rende la sentenza della Corte d’Appello definitiva e irrevocabile, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Dal punto di vista pratico, le implicazioni sono significative. Per il ricorrente, oltre alla delusione per l’esito negativo, vi è un aggravio economico non indifferente, costituito dalle spese del procedimento e dalla sanzione di 3.000 euro. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, un percorso che, se affrontato con leggerezza, può comportare costi significativi e nessuna possibilità di successo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso viene respinto senza un esame nel merito delle questioni sollevate, perché non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per la sua presentazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso specifico ammonta a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La sentenza impugnata diventa definitiva dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione comporta che la sentenza del grado precedente, in questo caso quella della Corte d’Appello, diventi definitiva e pienamente esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19995 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19995 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/02/2002
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
183/RG. 4647
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti di resistenza (capi a e d), lesioni aggrava
(capo b) ed interruzione di pubblico servizio (capo c);
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso (limitato al capo d relativo al delitto di resistenza ai danni dei ufficiali) inammissibile perché fondato su motivi generici in quanto la frase rivolta da NOME
agli operanti “la prossima volta che vi vedo, vi ammazzo con la pistola” ha un oggettiv contenuto minaccioso, come ritenuto dalla Corte di merito, tale da integrare il delitto accerta
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/05/2025