Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione e le Sue Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada priva di ostacoli. Un ricorso inammissibile non solo pone fine al percorso legale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, lo dimostra chiaramente, stabilendo un principio fondamentale: l’impugnazione deve essere fondata su motivi validi, altrimenti scattano sanzioni precise. Analizziamo nel dettaglio questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. Contro tale decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ottenere una revisione del giudizio di secondo grado. Il caso è quindi giunto all’attenzione della settima sezione penale della Suprema Corte, l’organo incaricato di valutare la legittimità del ricorso proposto e non il merito della vicenda.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
Dopo aver esaminato gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere relatore, la Corte di Cassazione ha emesso la sua decisione tramite un’ordinanza. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa dichiarazione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti necessari per essere discusso.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. La Corte ha applicato le disposizioni di legge previste in questi casi, condannando il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di miglioramento del sistema penitenziario.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, la decisione di condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale. La legge prevede queste conseguenze per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o privi dei requisiti tecnici richiesti. La condanna non ha natura punitiva nel senso stretto, ma serve a responsabilizzare la parte che attiva inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di ultima istanza. Il pagamento alla Cassa delle ammende, in particolare, è una sanzione pecuniaria processuale che consegue di diritto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, quando questa non sia dovuta a cause non imputabili al ricorrente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un messaggio importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso non è un tentativo da fare alla leggera, ma un atto giuridico che deve essere supportato da vizi di legittimità concreti e ben argomentati. La dichiarazione di ricorso inammissibile chiude definitivamente la porta a ulteriori riesami e comporta un onere economico certo e significativo. Questa decisione serve come monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e consapevolezza delle regole processuali, per evitare di incorrere in sanzioni che aggravano la posizione del condannato.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Quale organo ha emesso la decisione di inammissibilità?
La decisione è stata emessa tramite ordinanza dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16275 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16275 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGROPOLI il 28/09/1999
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e travisamento della
prova in merito al delitto di cui all’art. 337 cod. pen. tende ad accreditare una diversa valen
. degli elementi probatori che la Corte di appello, attraverso puntuale riferimento alle risultan processuali, ha smentito con motivazione completa e logica specie allorché ha rilevato che il
ricorrente, in disparte la condotta violenta tesa a divincolarsi che causava la caduta in terra uno dei verbalizzanti, avesse minacciato i militari in caso di sottoposizione a sequestro
dell’autovettura; che la difesa sottopone al vaglio di questa Corte specifici atti probato chiedendo che questa Corte si pronunci assegnando agli stessi una preclusa differente
valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.