Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Quando un procedimento giudiziario arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le aspettative sono alte. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio di ammissibilità. Un’ordinanza che dichiara un ricorso inammissibile segna la fine del percorso legale e comporta conseguenze significative per chi lo ha proposto. Analizziamo un caso emblematico per comprendere meglio la portata di una tale decisione.
I fatti del caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 7 marzo 2024. Il ricorrente, tramite i suoi legali, ha cercato di ottenere la revisione della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte.
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, all’udienza del 4 febbraio 2025, ha preso in esame il ricorso. Dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere, la Corte ha emesso la sua decisione.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione è definitiva e non ulteriormente impugnabile. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello di Catania è diventata definitiva.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a due specifiche sanzioni economiche:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa duplice condanna rappresenta una conseguenza diretta e onerosa della presentazione di un ricorso che non possedeva i requisiti per essere esaminato nel merito.
Le motivazioni
L’ordinanza in esame è un provvedimento sintetico che si limita a statuire l’esito del ricorso senza esplicitare le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Questo è comune per le decisioni di questo tipo. Tuttavia, possiamo delineare le motivazioni generali che portano la Corte di Cassazione a dichiarare un ricorso inammissibile. Le cause possono essere molteplici e riguardare vizi di forma o di sostanza. Tra le più frequenti vi sono:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica chiaramente quali violazioni di legge sarebbero state commesse nella sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di merito: Il ricorrente chiede alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta, essendo il suo ruolo limitato al controllo della corretta applicazione del diritto (giudice di legittimità).
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Mancanza di interesse: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere la modifica del provvedimento impugnato.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione per aver attivato inutilmente il complesso e oneroso meccanismo della giustizia di legittimità, con un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione conferma un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia, pur essendo un diritto, deve essere esercitato in modo responsabile. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il proponente, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere un’impugnazione in Cassazione, che deve essere fondata su solidi motivi di diritto e non su una mera speranza di ribaltare l’esito dei precedenti gradi di giudizio. La sanzione pecuniaria, inoltre, agisce da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso mancava dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cos’è la Cassa delle ammende e a cosa serve?
È un fondo gestito dallo Stato che raccoglie le somme derivanti da sanzioni pecuniarie come quella applicata in questo caso. I fondi vengono utilizzati per finanziare progetti volti al reinserimento sociale dei detenuti e alla prevenzione del crimine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20421 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20421 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 04/06/1988
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione
fra opposte circostanze – con particolare riferimento alla mancata prevalenza dell circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti – è manifestamente
infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio
ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovend ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limi
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concr
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda
pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.