Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25783 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BPER BANCA RAGIONE_SOCIALE.P.ARAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 18 dicembre 2024 Tribunale di Roma revocava il sequestro preventivo della somma di euro 179.023,97, accantonata sul conto corrente n. 3176787, acceso presso l’Agenzia n. 27 Roma dell’istituto di credito denominato BPER Banca s.p.a., e ne ordinava l’immediata restituzione all’istante COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il suddetto istituto BPER Banca s.p.a., per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza degli artt. 178, lett. c), 263, commi 2 e 6, e 666 cod. proc. pen., in relazione al mancato rispetto del principio del contraddittorio rispetto a tutti i soggetti interessati e alla mancata fissazione dell’udienza ex art. 127 cod. proc. pen., e ancora nullità dell’ordinanza impugnata ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in quanto priva di motivazione.
Assumeva, in particolare, che l’ordinanza impugnata era stata resa senza che previamente fosse stata celebrata la prevista udienza ex art. 127 cod. proc.
pen., alla quale, a mente dell’art. 263, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto partecipare anche l’istituto ricorrente, in qualità di terzo presso il quale
le somme erano state sequestrate.
Ripercorreva, di poi, le vicende relative al procedimento penale nel corso del quale la suddetta somma era stata fatta oggetto di sequestro preventivo,
procedimento che era stato instaurato nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di truffa aggravata e che si era concluso con sentenza, ormai
irrevocabile, di non doversi procedere nei confronti del COGNOME perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.
3. In data 17 febbraio 2025 il ricorrente depositava rinuncia al ricorso con allegata procura speciale.
4. Il ricorso è inammissibile considerato che il provvedimento di revoca del sequestro preventivo non è impugnabile con il ricorso per cassazione bensì, ex
art. GLYPH 322-bis GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen. GLYPH con GLYPH l’appello GLYPH (cfr., GLYPH ex GLYPH multis, Sez. 2, n. 47181 del 11/10/2019 Cc., COGNOME, Rv. 278366 – 01).
Perde, pertanto, di rilevanza la rinuncia al ricorso depositata nell’interesse del ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
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-P- -4
I E GLYPH Così deciso il 08/04/2025
z (1) COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle > 2:. COGNOME spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle (Do !.·..1 2 GLYPH ammende.