Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25783 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25783 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 18 dicembre 2024 Tribunale di Roma revocava il sequestro preventivo della somma di euro 179.023,97, accantonata sul conto corrente n. 3176787, acceso presso l’Agenzia n. INDIRIZZO Roma dell’istituto di credito denominato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., e ne ordinava l’immediata restituzione all’istante COGNOME NOME, nella qualità di liquidatore della Società RAGIONE_SOCIALE
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il suddetto istituto RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza degli artt. 178, lett. c), 263, commi 2 e 6, e 666 cod. proc. pen., in relazione al mancato rispetto del principio del contraddittorio rispetto a tutti i soggetti interessati e alla mancata fissazione dell’udienza ex art. 127 cod. proc. pen., e ancora nullità dell’ordinanza impugnata ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in quanto priva di motivazione.
Assumeva, in particolare, che l’ordinanza impugnata era stata resa senza che previamente fosse stata celebrata la prevista udienza ex art. 127 cod. proc.
pen., alla quale, a mente dell’art. 263, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto partecipare anche l’istituto ricorrente, in qualità di terzo presso il quale
le somme erano state sequestrate.
Ripercorreva, di poi, le vicende relative al procedimento penale nel corso del quale la suddetta somma era stata fatta oggetto di sequestro preventivo,
procedimento che era stato instaurato nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di truffa aggravata e che si era concluso con sentenza, ormai
irrevocabile, di non doversi procedere nei confronti del COGNOME perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.
3. In data 17 febbraio 2025 il ricorrente depositava rinuncia al ricorso con allegata procura speciale.
4. Il ricorso è inammissibile considerato che il provvedimento di revoca del sequestro preventivo non è impugnabile con il ricorso per cassazione bensì, ex
art. COGNOME 322-bis COGNOME cod. COGNOME proc. COGNOME pen. COGNOME con COGNOME l’appello COGNOME (cfr., COGNOME ex COGNOME multis, Sez. 2, n. 47181 del 11/10/2019 Cc., Buini, Rv. 278366 – 01).
Perde, pertanto, di rilevanza la rinuncia al ricorso depositata nell’interesse del ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
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I E COGNOME Così deciso il 08/04/2025
z (1) COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle > 2:. COGNOME spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle (Do !.·..1 2 COGNOME ammende.